Come ogni anno, il personale della scuola che intende andare in pensione nel 2023 deve presentare istanza a ottobre. Esattamente entro il 21 ottobre 2022 deve essere inoltrata domanda di cessazione dal servizio.
Le persone interessate sono, sia i docenti che il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. La modalità di domanda di cessazione dal servizio è spiegata nella recente circolare del Ministero dell’Istruzione n. 31924 del 8 settembre 2022 emessa in attuazione di apposto decreto ministeriale.
Domanda di cessazione dal servizio nella scuola
La scadenza della domanda del 21 ottobre 2022 non è una vera e propria istanza di pensione.
Si tratta per l’appunto di una domanda propedeutica a quella di pensione e che vale solo per la cessazione del servizio a partire dal 1 settembre 2023. Per la domanda vera e propria di pensione bisognerà attendere l’esito delle verifiche Inps che solitamente avviene ad aprile-maggio 2023.
L’istanza, quindi, è volta ad informare il Ministero dell’Istruzione ed è funzionale alla vera e propria domanda di pensione all’Inps che avverrà in un secondo momento. Qualora i requisiti venissero a mancare, verrebbe meno anche la domanda di pensione.
Il medesimo termine del 21 ottobre 2022 vale anche per la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione. Sempre per chi ne avrà diritto a partire dal prossimo anno.
Non si tiene conto del termine di cui sopra solo per coloro che accederanno alla pensione di vecchiaia. E che quindi compiono i 67 anni richiesti dalla legge entro il 31 agosto 2023. La cessazione dal servizio, in questo caso, avviene d’ufficio.
La procedura Polis prima della pensione
Per il personale docente, educativo, Ata e dirigenti scolastici, per presentare richiesta di cessazione dal servizio è necessario utilizzare esclusivamente il servizio online dell’amministrazione scolastica.
Tale procedura è stata aggiornata quest’anno al fine del conseguimento della pensione anticipata con Quota 102 (38 anni di contribuzione e 64 anni di età entro il 31 dicembre 2022). Per il resto, è confermata la possibilità di chiedere congiuntamente dimissioni per pensione anticipata ordinaria e per Quota 100 per chi ha maturato il diritto entro il 2021.
La domanda di cessazione dal servizio deve essere accompagnata da apposita e distinta richiesta di pensione all’Inps che verificherà i requisiti in una seconda fase. L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico – specifica la circolare del MIUR – è effettuato da parte delle sedi competenti dell’Inps sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale.