Ai fini pensionistici, gli anni di contribuzione validi sono quelli versati all’Inps, attribuibili ad un periodo di attività lavorativa regolarmente svolta. Molti, quindi, potrebbero dedurre che, in caso di lavoro in nero, quanto non versato all’Istituto è da considerarsi completamente perso. In realtà, non è proprio così.
Vediamo allora come e quando si possono riscattare gli anni lavorati in nero, validi ai fini del riconoscimento della pensione.
Pensione, come riscattare gli anni di lavoro in nero?
Il riscatto dei periodi per contributi omessi e prescritti è previsto dall’Inps.
L’Istituto, però, regola la costituzione della cd. “rendita vitalizia“, che ha la finalità di sanare un’omissione contributiva nell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione alla quale si sia verificata la prescrizione e, quindi, ha come presupposto l’inadempimento di un obbligo contributivo da parte del soggetto tenuto al pagamento dei contributi.
Il periodo di lavoro può essere riscattato in tutto o in parte. I contributi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni. Sia il datore di lavoro, o i suoi aventi causa, che il lavoratore o i suoi superstiti possono essere ammessi alla costituzione di rendita vitalizia riversibile a condizione che forniscano la prova dell’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, della qualifica rivestita dal lavoratore e delle retribuzioni percepite.
Da gennaio 2008, inoltre, gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo o contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione.
Inoltre, la richiesta di costituzione di rendita vitalizia in relazione alla contribuzione omessa e caduta in prescrizione può essere avanzata anche se il richiedente non risulta mai assicurato presso l’Inps.
Come provare l’esistenza del lavoro in nero
In caso di riscatto degli anni contributivi, prima della domanda di pensionamento, l’esistenza del rapporto di lavoro deve essere dimostrata attraverso documenti di data certa redatti all’epoca in cui si svolgeva il rapporto (buste paga, libretti di lavoro, lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, libri paga e matricola, altri documenti attinenti al rapporto di lavoro dichiarato). La documentazione deve essere prodotta in originale o in copia conforme debitamente autenticata.
La durata del rapporto di lavoro, la continuità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione possono essere provati con altri mezzi, anche verbali. Le dichiarazioni testimoniali devono essere rilasciate espressamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, con piena assunzione di responsabilità anche penale per quanto affermato. Il dichiarante deve attestare se ha rapporti di parentela, affinità, affiliazione o dipendenza con la parte interessata, ovvero un qualche interesse nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione e specificare gli elementi di fatto in base ai quali è venuto a conoscenza di quanto dichiarato.
Costituzione rendita vitalizia: presupposti e requisiti
Finalizzato a porre rimedio alle omissioni contributive, l’istituto previsto dall’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962 presuppone l’inadempimento dell’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (I.V.S.).
Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, la rendita vitalizia è stata poi estesa a:
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (cfr. le circolari n. 31/2002 e n. 65/2008);
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nucleicolonici e mezzadrili (cfr. le circolari n. 32/2002, n. 36/2003, n. 10/2004 e n. 141/2004);
- tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo (cfr. la circolare n. 101/2010);
- iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020 (cfr. la circolare n. 169/2017 come modificata dalla circolare n. 117/2018).
Ad ogni modo, la costituzione della rendita vitalizia (o il riscatto) può essere richiesta:
- dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
- dai superstiti del lavoratore.
Riscatto anni contributivi in nero: i casi di esclusione
Il riscatto degli anni contributivi in nero non è sempre ammesso. Vi sono dei casi, infatti, in cui l’Inps esclude il ricorso alla costituzione della rendita vitalizia.
Nello specifico, la rendita vitalizia non può essere richiesta nei casi in cui le disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro prevedevano l’esclusione a qualsiasi titolo dell’obbligo assicurativo. L’omissione contributiva può consistere sia nel totale che nel parziale inadempimento dell’obbligo assicurativo.
Riscatto anni contributivi in nero: come fare domanda
In caso di lavoro nero e contributi non versati, spetta all’Inps il recupero (con rivalsa sul datore di lavoro). Le strade percorribili, in questi casi, sono essenzialmente due: il recupero diretto o la costituzione della rendita vitalizia. In entrambi i casi, però, si tratta di azioni non automatiche. Dovrà essere il diretto interessato (in questo caso il contribuente-lavoratore in nero) a denunciare la situazione all’Inps.
Pertanto, se si tratta di contributi in nero non versati e non ancora prescritti, il lavoratore dovrà denunciare la situazione alle autorità – che prenderanno i dovuti provvedimenti – permettendo così all’Istituto il recupero diretto.
Per i contributi in nero non versati ma ormai caduti in prescrizione, invece, il lavoratore può ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia.
La domanda si presenta online all’Inps attraverso il servizio dedicato. In alternativa è possibile rivolgersi a:
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente). Della domanda
Se il richiedente è il datore di lavoro, che esercita la facoltà di riscatto in favore del lavoratore, la domanda deve essere presentata all’Inps compilando il modulo Rend. Vit. Riv. COD. AP81 o tramite uno degli enti di patronato che assistono gratuitamente per legge.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni ma, in alcuni casi, la legge può fissare termini diversi.