Ci sono alcune pensioni e alcuni trattamenti che l’INPS eroga che possono sembrare praticamente perenni e invece non lo sono. Ci sono misure pensionistiche che costringono il beneficiario a determinati vincoli e a determinati adempimenti. Obblighi che se disattesi e non rispettati dal pensionato possono portare al concreto rischio di dover innanzitutto restituire soldi all’INPS. Per poi perdere definitivamente il trattamento pensionistico. Spesso è lo stesso pensionato a commettere degli errori che possono portarlo a subire queste gravi conseguenze.
“Gentili esperti di investire Oggi, sono un contribuente e pensionato italiano che ha un grosso problema con l’INPS. Infatti ho perso la mia pensione dopo un controllo subito dall’ispettorato del lavoro. Anzi, l’INPS oltre ad avermi bloccato la pensione ormai da due mesi, mi ha chiesto indietro i soldi che ho percepito di pensione da gennaio ad aprile.
Il problema è che sono stato trovato dagli ispettori sul posto di lavoro. Naturalmente regolarmente assunto da mio genero nella sua impresa edile per un lavoretto di venti giorni che doveva effettuare presso la sua casa al mare. Per evitare problemi relativi all’ispettorato del lavoro in un controllo, come effettivamente è successo, mio genero mi ha assunto con un contratto a termine di venti giorni.
Secondo l’INPS però la mia pensione non prevedeva la possibilità di tornare a lavorare. Io ho 64 anni e sono andato in pensione due anni fa con la quota 100. Cosa si può fare per risolvere la mia incresciosa situazione adesso?”
Pensione sospesa e da restituire, ecco quando accade e perché: molti sono a rischio
Ciò che ha combinato il nostro lettore con suo genero è un errore purtroppo abbastanza diffuso e comune soprattutto perché molti pensionati non hanno capito bene la normativa vigente della pensione con quota 100.
Tutte le misure introdotte a partire da quota 100 e quindi anche la quota 102 e la quota 103 sono misure dove vige il divieto di arrotondare la propria pensione con redditi da lavoro. L’unica eccezione ammessa dalla normativa vigente è quella del lavoro autonomo occasionale. Ma fino al tetto massimo di 5.000 euro all’anno. Di conseguenza, anche una assunzione come quella che ha ricevuto il nostro lettore, anche per un così limitato l’asso di tempo, può portare in maniera praticamente irreversibile alla perdita della pensione con quota 100. E per il nostro lavoratore anche l’obbligo di restituire i soldi delle prime mensilità dell’anno in corso.
Come funzionano i vincoli della quota 100 e delle altre pensioni per quotisti
Per di più la normativa applicata a queste prestazioni a quota è chiara anche dal punto di vista delle eventuali somme da restituire all’INPS. Anche se l’assunzione è scattata solo a maggio, l’INPS tende a considerare come sospetto il comportamento del diretto interessato. A tal punto da finire con il considerare potenzialmente il lavoro nero come soluzione precedente a quella della regolare assunzione. Significa che il contribuente che incappa in una situazione di questo genere sarà costretto anche a restituire le somme della pensione percepita con quota 100. Ma anche con quota 102 o quota 103 percepite per i mesi che precedono l’assunzione da parte del pensionato interessato. L’unico vincolo che l’Inps ha questo punto di vista è che la restituzione delle somme può essere retroattiva ma solo per i mesi dello stesso anno solare in cui si materializza questo avvenimento.
Quando cessa il divieto di lavorare
L’unica soluzione per il lettore sarebbe stata quella di annullare immediatamente l’assunzione. Dipende da quando effettivamente è scattato il controllo degli ispettori della Direzione Territoriale del Lavoro. Che evidentemente trovandolo assunto regolarmente, ha comunicato all’INPS questa situazione. Costringendo di fatto l’Istituto a bloccare immediatamente l’erogazione della pensione al lettore. Pensione sospesa e da restituire come normativa prevede, e soluzioni davvero limitate. Va ricordato infine che il divieto di lavorare mentre si prende la quota 100 o le altre misure simili e successive a quest’ultima, cessa al compimento dei 67 anni di età. In termini pratici, divieto che cessa nel momento in cui il pensionato termina il periodo di anticipo e completa l’età canonica per la pensione di vecchiaia ordinaria.