Molti italiani, ormai usciti dal mondo del lavoro, percepiscono oggi una pensione svizzera, frutto di anni di lavoro (soprattutto in gioventù) svolti nel paese elvetico.
Per alcuni può rappresentare la principale fonte reddituale odierna (perché, ad esempio, hanno trascorso la propria intera vita lavorativa in Svizzera per poi rientrare in Italia per godersi la pensione). Per altri può essere solo una piccola parte della propria fonte pensionistica (è il caso di coloro che hanno trascorso solo pochi anni di lavori in Svizzera maturando li pochi contributi, mentre la pensione maggiore è quella italiana per gli anni di lavoro vissuti qui).
Ad ogni modo, anche la pensione svizzera è soggetta ad un proprio regime di tassazione.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni
Per un soggetto che risiede nel nostro Paese e che percepisce la pensione da uno Stato estero, vige la necessità di evitare la doppia tassazione. Quindi, fare in modo che quel reddito non sia tassato sia nel Paese di provenienza sia in quello di destinazione.
A questo fine occorre fare riferimento alle convenzioni contro le doppie imposizioni tra i due Stati. Tali convenzioni sono, in sintesi, trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva.
Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, attraverso lo scambio continuo di informazione tra gli Stati coinvolti.
La tassazione italiana della pensione svizzera
Per comprendere il regime di tassazione della pensione svizzera, dunque, bisogna far riferimento alla convenzione stipulata tra l’Italia e gli elvetici. Il documento prevede che:
- se trattasi di pensione svizzera “pubblica”, questa è tassata
- solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera
- solo in Italia, se il contribuente ha nazionalità italiana.
Laddove, invece, trattasi di pensioni private, (quelle ad esempio provenienti da fondi pensione privati), la tassazione è solo in Italia.
Non sono da tassare in Italia tutte quelle pensioni svizzere soggette ritenute alla fonte a titolo d’imposta da parte dell’ente svizzero che le ha erogate (ad esempio quelle provenienti dall’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti).