Pensioni a 63 anni e 5 mesi anche nel 2025, e aumentano i beneficiari, ecco le novità sull’Ape sociale

Ecco una sentenza della Cassazione che ribalta la linea che l'INPS ha adottato per anni per la pensione con l'Ape sociale ai disoccupati.
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2 mesi fa
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Pensione di vecchiaia o anticipata, ecco come fare nel 2025 per accelerare le uscite
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Un ricorso in Cassazione presentato dall’INPS, originato dalla richiesta di una contribuente a cui era stata negata l’Ape sociale, poi approvata dal tribunale di primo grado e dalla Corte d’Appello, apre a scenari interessanti per questa misura. Parliamo della possibilità di andare in pensione con 63 anni e 5 mesi di età grazie all’Anticipo Pensionistico Sociale.

Questa possibilità probabilmente sarà mantenuta anche nel 2025. Il governo sembra intenzionato a prorogare la misura, nonostante la sua scadenza sia fissata al 31 dicembre 2024.

La conferma pare essere avvenuta durante un recente summit al Ministero dell’Economia, tra rappresentanti del governo e i sindacati. Un nostro lettore ci ha chiesto chiarimenti su questa sentenza, ma per alcuni lavoratori potrebbe non cambiare nulla.

“Ho letto con interesse una recente sentenza della Cassazione riguardante l’Ape sociale per chi è disoccupato. Io non ho mai chiesto la pensione perché il mio datore di lavoro mi ha praticamente costretto a restare in servizio. Lui non vuole licenziarmi, e se mi dimetto, senza prendere la Naspi, non posso andare in pensione. Almeno, così credevo. Ora, se non sbaglio, la Cassazione ha stabilito che basta essere disoccupati e che la Naspi non è obbligatoria. Volevo capire se questa interpretazione è corretta, perché se fosse così, potrei rassegnare le dimissioni e richiedere l’Ape sociale il giorno dopo, avendo superato i 30 anni di contributi e avendo 64 anni. Grazie mille, vi prego di aiutarmi a chiarire questo dubbio.”

Pensioni a 63 anni e 5 mesi anche nel 2025: aumentano i beneficiari, ecco le novità sull’Ape sociale

Lasciando da parte l’attualità, che rimane comunque importante per i lavoratori in attesa della conferma della misura nel 2025, ciò che emerge dalla sentenza della Cassazione potrebbe cambiare le regole dell’Ape sociale.

Una contribuente aveva visto respinta la sua domanda di Ape sociale come disoccupata. Come sappiamo, l’Ape sociale è rivolta a disoccupati, caregiver, invalidi e lavoratori impiegati in mansioni gravose.

Chi ha perso il lavoro involontariamente può accedere alla pensione anticipata con l’Ape sociale, ma l’INPS ha finora concesso la misura solo a chi ha percepito interamente la Naspi. In passato, era necessario aver terminato di percepire la Naspi almeno tre mesi prima di presentare la domanda di Ape sociale, come richiesto anche per i disoccupati che accedono alla quota 41 per i precoci.

L’INPS aveva respinto la domanda della contribuente perché non aveva usufruito della Naspi, essendo semplicemente disoccupata, senza aver beneficiato del sussidio. Tuttavia, la contribuente ha ottenuto successo sia al tribunale di primo grado sia in appello, con sentenze confermate ora dalla Cassazione, dopo che l’INPS aveva contestato le decisioni delle corti inferiori.

Lo stato di disoccupazione, la Naspi e l’Ape sociale: ecco cosa dice la Cassazione

Il punto centrale della sentenza della Cassazione è che ciò che conta è lo stato di disoccupazione, non la fruizione della Naspi. La sentenza numero 24950 del 17 settembre 2024 stabilisce che l’Ape sociale è una misura di sostegno destinata a persone in difficoltà lavorativa, e chi meglio di un semplice disoccupato può essere un beneficiario?

La sentenza riduce quindi l’importanza del requisito di aver terminato la Naspi prima di accedere all’Ape sociale. Tuttavia, permangono alcuni dubbi interpretativi. Infatti, la normativa che regola l’accesso alla pensione a 63 anni e 5 mesi con l’Ape sociale specifica:

Coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

Non vi è alcun riferimento esplicito alla Naspi, se non per chi ha perso il lavoro involontariamente.

Più beneficiari grazie ai nuovi orientamenti giurisprudenziali, ma attenzione a non farsi illusioni

Secondo la Cassazione, la legge non impone la fruizione della Naspi come requisito per l’accesso all’Ape sociale. Si può accedere alla pensione a 63 anni e 5 mesi anche senza aver percepito la Naspi. Ma solo a condizione che, per chi ha usufruito del sussidio, questa sia stata completata prima di presentare la domanda. Di conseguenza, un disoccupato che non ha percepito la Naspi può comunque accedere all’Ape sociale.

Questo apre la strada alla pensione anticipata per coloro che, ad esempio, non hanno richiesto la Naspi pur avendone diritto. Magari perché hanno superato il limite dei 68 giorni per la domanda. Tuttavia, attenzione: questo non significa che un lavoratore possa dimettersi volontariamente e poi richiedere l’Ape sociale a 63 anni e 5 mesi. La perdita del lavoro, come chiarito dalla normativa, deve essere involontaria e rientrare tra i casi previsti dalla legge.

Giacomo Mazzarella

In Investireoggi dal 2022 è una firma fissa nella sezione Fisco del giornale, con guide, approfondimenti e risposte ai quesiti dei lettori.
Operatore di Patronato e CAF, esperto di pensioni, lavoro e fisco.
Appassionato di scrittura unisce il lavoro nel suo studio professionale con le collaborazioni con diverse testate e siti.

1 Comment

  1. Buongiorno ho fatto domanda ape sociale è stata respinta perché disoccupato da più di 36 mesi. Ho 65 anni compiuti il 18 luglio con 36 di contributi posso fare ancora la domanda grazie

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