Una delle strade percorribili per andare in pensione prima è quella che passa dall’invalidità civile. La legge prevede che il lavoratore con capacità lavorativa molto ridotta possa richiedere l’assegno ordinario di invalidità.
Prestazione che è erogata dall’Inps a domanda ed è corrisposta provvisoriamente o definitivamente fino alla maturazione dei requisiti ordinari di pensione. L’assegno di invalidità è riconosciuto solo a chi possiede una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.
Requisiti per ottenere l’assegno di invalidità
L’assegno di invalidità ha durata triennale, ma può essere rinnovato a domanda. Dopo tre rinnovi consecutivi, se lo stato invalidante è confermato dalla commissione medica, l’assegno diventa definitivo.
Resta, tuttavia, facoltà dell’Inps sottoporre il beneficiario a revisione in qualsiasi momento. L’ente può disporre controlli medico-legali per verificare la sussistenza dei requisiti sanitari per l’erogazione della prestazione economica. Al compimento dell’età pensionabile, e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità è trasformato d’ufficio dall’INPS in pensione di vecchiaia.
I requisiti richiesti sono sanitari e amministrativi. I primi devono evidenziare una capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo, accertata da una Commissione medico-legale dell’Inps. Per quanto riguarda i secondi, bisogna possedere almeno 260 contributi settimanali (5 anni) di cui 156 (3 anni) maturati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.
Importo e cumulabilità coi redditi
Il lavoratore riconosciuto invalido ha sempre la possibilità di lavorare e percepire redditi da lavoro entro determinati limiti stabiliti e aggiornati dalla legge ogni anno. Può quindi percepire l’assegno di invalidità dall’Inps e contestualmente anche una piccola retribuzione.
L’importo dell’assegno è determinato in base alla contribuzione versata ed è integrabile al trattamento minimo. E’ come se fosse liquidata la pensione provvisoriamente indipendentemente dall’età anagrafica. In caso della presenza di altri redditi da lavoro, l’assegno è ridotto del
- 25%, se il reddito lordo supera di 4 volte il trattamento minimo annuo;
- 50% se il reddito lordo supera 5 volte il trattamento minimo annuo.