Col pagamento delle pensioni a novembre arrivano anche gli aumenti per gli invalidi totali e gli inabili. L’Inps sta infatti predisponendo il pagamento della rata a favore di coloro che sono invalidi al 100%, sordi, ciechi civili assoluti e inabili al lavoro.
Il 2 novembre 2020, quindi, costoro si vedranno pagare non più 285 euro, ma 651,51 ogni mese. Beneficio riconosciuto finora solo ai soggetti con più di 60 anni di età. Ma che, dopo il decreto legge del 14 agosto 2020, è stato esteso anche a coloro che di età compresa fra i 18 e 59 anni, prima esclusi.
Si tratta di un incremento che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini. Per adeguare gli importi a tutti, l’Inps ha lavorato alacremente per adeguare in fretta l’importo delle pensioni calcolando anche gli arretrati a partire dal 20 luglio 2020. Con la rata di novembre saranno corrisposti anche gli arretrati per un assegno totale di circa 2.000 euro.
Pensioni di inabilità, incremento solo su domanda
Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto d’ufficio. I pensionati, quindi, non dovranno preoccuparsi di presentare alcuna domanda. Invece, per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, l’adeguamento sarà attribuito solo a seguito di richiesta dell’interessato, presentata attraverso il canale telematico, via Contact Center, tramite i patronati o i Caf.
Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1 agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Come presentare la domanda
La domanda di maggiorazione per i pensionati inabili può essere presentata, come di consueto, sia tramite gli intermediari che direttamente dal pensionato in possesso delle credenziali di accesso ai servizi Inps online. Dal portale Inps si seleziona il servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
- Ricostituzione/Supplementi
- Prodotto: reddituale
- Tipo: Maggiorazione sociale
infine – spiega l’Inps – è necessario riportare nel campo Note la dicitura: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.
Le soglie di reddito
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro, che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato. Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.