Le pensioni ai superstiti sono rivalutate ogni anno in base all’importo netto dell’assegno. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella recente sentenza del 28 settembre 2020 n. 20478 discutendo apposito caso.
Più precisamente le pensioni ai superstiti sono aggiornate, secondo il meccanismo della perequazione automatica, all’importo netto e non lordo. Vale a dire sull’importo già defalcato dell’eventuale riduzione stabilita in base al reddito del percettore.
La rivalutazione delle pensioni ai superstiti
I supremi giudici hanno dato ragione a una pensionata che aveva citato l’Inps sui conteggi fatti per la rivalutazione della pensione.
La decisione della Cassazione
Come si legge in sentenza:
“per le pensioni di reversibilità, l’importo base sul quale calcolare l’eventuale superamento della soglia di otto volte il trattamento minimo, oltre la quale il blocco della perequazione di cui all’art. 1, comma 19, I. n. 247/2007, è destinato a operare, è costituito dal trattamento pensionistico al netto, e non al lordo, delle riduzioni derivanti dall’applicazione dei divieti di cumulo con gli altri redditi percepiti dal superstite, ai sensi dell’art. 1, comma 41, I. n. 335/1995”.
Applicare invece la perequazione alle pensioni ai superstiti sulla base dell’importo del trattamento al lordo delle trattenute non sarebbe equo. In quanto non sarebbe considerata la situazione reale e si privilegerebbero, a parità di reddito, i pensionati con un unico trattamento.
La rivalutazione delle pensioni per il 2020
Le rivalutazioni delle pensioni ai superstiti sono di anno in anno stabilite dalla legge di bilancio.
- per le pensioni fino a 4 volte il minimo, l’adeguamento al costo della vita è pari al 100%;
- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 77%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 52%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 47%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 45%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo, l’adeguamento si applica nella misura del 40%.
In base a questi tagli, è facile immaginare che le rivalutazioni delle pensioni ai superstiti, al netto delle parti in cumulabili, sia più alta.
Vedi anche: Riforma pensioni: taglio anche per quelle ai superstiti