I contributi versati alla Gestione separata possono essere oggetto di ricongiunzione con quelli versati alla propria cassa privata professionale.
A confermare la possibilità di ricongiunzione dei contributi è la Corte d’appello di Milano, sentenza n°97/2022. Così l’INPS perde il contenzioso con un consulente del lavoro che si era visto negare la possibilità di ricongiungere presso l’ENPACL, la contribuzione versata alla Gestione separata.
Ecco cosa cambia da oggi in avanti.
La ricongiunzione dei contributi
La ricongiunzione dei contributi è un istituto che permette di trasferire tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione al fine del conseguimento di un’unica pensione.
Tali indicazioni sono ribadite dall’Inps sul proprio portale.
Per i professionisti iscritti alle casse private, la ricongiunzione dei contributi è regolata dalla legge n°45 del 1990.
Infatti, tale legge prevede espressamente che la possibilità di ricongiunzione dei contributi e’ data anche al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi:
- ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali,
- nella gestione cui risulta iscritto in qualita’ di libero professionista.
La sentenza n° 97/2022
Proprio in base a tale legge, un consulente del Lavoro aveva richiesto all’Inps di ricongiungere presso la cassa privata di appartenenza la contribuzione versata alla Gestione separata.
Tuttavia, secondo l’Inps, la Gestione separata è un fondo pensione che eroga l’assegno calcolato esclusivamente con il metodo contributivo, mentre la cassa privata prevedeva tutt’altro metodo.
Dunque, le uniche vie percorribili erano quelle del cumulo o della totalizzazione. Non quella della ricongiunzione dei contributi.
Ancora, secondo l’Inps, la gestione separata non rientra nel novero della casse che permettono la ricongiunzione ai sensi della suddetta legge n°45/1990.
A dirimere la questione è la Corte d’Appello di Milano.
Infatti, con la sentenza n°97/2022, i Giudici hanno messo nero su bianco che la ricongiunzione Gestione separata-cassa privata rientra appieno nella facoltà ammessa dalla Legge n° 45/1990. Il fatto che la stessa legge non citi la Gestione separata è solo una questione di passaggi temporali. Nel senso che la Gestione separata è stata istituita solo successivamente rispetto all’approvazione della legge in esame (vedi legge 335/1995).
Per cui, i Giudici hanno seguito appieno quanto già affermato dalla Corte di Cassazione, sentenza 26039/2019. Sentenza con la quale era stato dato l’ok alla ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione separata presso la Cassa dei Dottori Commercialisti.
Sarebbe ora che l’Inps recepisse a livello procedurale quanto sancito dalla Corte di Cassazione e ora dalla Corte d’appello di Milano. In tal modo si eviterebbero inutili lungaggini processuali.