Anche le pensioni del personale dei vigili del fuoco devono essere aggiornate come per i militari e poliziotti. Il personale appartenete al corpo è equiparato giuridicamente a quello militare e delle forze dell’ordine.
Lo stabilisce un passaggio della legge di bilancio 2022 che recepisce una importante decisione della Corte dei Conti in materia. Per i militari e i poliziotti era stato applicato da subito il coefficiente di rendimento su taluni contributi versati prima del 1996. Ora anche i vigili del fuoco vi rientrano.
Pensioni Vigili del Fuoco, aliquota sale al 2,44%
Ricordiamo che lo scorso anno la Corte dei Conti aveva dato ragione ai militari ricorrenti che avevano contestato all’Inps un diverso trattamento economico per i contributi versati fino al 1995. Più precisamente l’Inps riconosceva un rendimento del monte contributivo pari al 2,33% per chi aveva lavorato meno di 15 anni.
Secondo la Corte dei Conti (sentenza n. 12 del 2021), invece, il rendimento spettante per la parte contributiva versata prima del 1996 deve essere uguale per tutti indipendentemente dalla durata della contribuzione. Quindi ricalcolata con la misura del 2,44% per ogni anno di anzianità. Si legge in sentenza:
“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.
Cambia il rendimento
In parole povere, l’Inps ha finora applicato l’aliquota del 2,44% dei contributi solo al personale dei vigili del fuoco che vantava più di 15 anni di versamenti prima del 1996. Con la decisione dei giudici cambia tutto e il rendimento è esteso anche ai periodi antecedenti e non solo per i militari. E quindi va ricalcolato.
A tal proposito, si ricorda che i vigili del fuoco che cessano dal servizio con un’anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni godono di un’aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.
L’Inps, a partire da gennaio 2022, deve quindi ricalcolare il rendimento del monte contributivo per i periodi lavorati ante 1996. Chi è già in pensione si vedrà riconoscere gli arretrati.