Pensioni anticipate, ok a rinnovo Ape e Opzione Donna: come fare domanda

Pensioni anticipate, addio a Quota 100: si va verso la conferma di Ape social e Opzione Donna. Come fare domanda.
4 anni fa
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Mentre si continua a parlare di riforma delle pensioni e interventi strutturali al sistema previdenziale italiano, il Governo parrebbe già intenzionato a procedere con il rinnovo di Ape Social Opzione Donna anche nel 2021. Intanto, aperto il confronto con le parti sociali, l’Esecutivo si è messo a lavoro per trovare una soluzione alternativa a Quota 100, destinata invece a non essere più confermata.

Pensioni anticipate, addio a Quota 100: si va verso la conferma di Ape social e Opzione Donna

Già da diverse settimane, proprio mentre l’Italia discuteva in Europa termini e condizioni per l’accesso al Recovery Fund, il Governo aveva fatto sapere che non avrebbe riconfermato Quota 100 dopo la parentesi durata tre anni.

Al momento, comunque, sulle modalità di uscita anticipata dal lavoro gli enti governativi stanno continuando a interrogarsi per trovare una soluzione alternativa, mentre non vi dovrebbe esserci alcun dubbio invece sul rinnovo di Ape Social e Opzione Donna.

La proroga di Ape Social e Opzione Donna dovrebbe arrivare definitivamente con l’approvazione della Manovra 2021. Con la prossima finanziaria quindi, in merito alle modalità di accesso al pensionamento anticipato, dovrebbero essere riconosciute ai contribuenti le suddette modalità. Nello specifico:

  • Ape Social permette a determinate categorie di lavoratori (invalidi al 74%, disoccupati, caregiver, addetti a mansioni gravose) di andare in pensione 63 anni con 30 o 36 anni di contributi.
  • Opzione Donna permette alle lavoratrici – quindi è riservata solo alle donne – di andare in pensione se entro il 31 dicembre 2019 abbiano maturato 35 anni di contributi. L’uscita anticipata dal lavoro, inoltre, in questo caso è subordinata anche all’età anagrafica, ovvero possono ricorrere a Opzione Donna le lavoratrici dipendenti di età pari o superiore a 58 anni e quelle autonome di età pari o superiore a 59 anni.

Attenzione, va specificato che queste sono le condizioni attuali. Il Governo, infatti, potrebbe intervenire modificando i termini e le modalità di pre-prepensionamento tramite questi strumenti.

Per esempio, pare stia pensando già di alzare di un anno l’età che coincide con la maturazione dei requisiti, ma queste – al momento – restano comunque solo ipotesi.

Ape social: come fare domanda

Come riportato sul sito dell’Inps, ad oggi, i soggetti che entro dicembre si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per il pensionamento anticipato tramite Ape social dovranno, preliminarmente alla domanda di accesso alla prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro le scadenze previste. Una volta inoltrata la richiesta, posseduti i requisiti e cessata l’attività lavorativa, sarà possibile procedere con l’invio della domanda di prestazione.

Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni sia di accesso al beneficio, devono essere indirizzate alle sedi territoriali Inps di competenza e presentate in modalità telematica utilizzando i consueti canali istituzionali. Sul sito dell’Inps vi è un’apposita sezione dedicata.

Opzione Donna: come fare domanda

Sempre sul sito dell’Inps, a seguito degli ultimi interventi legislativi, viene allo stesso modo chiarito come funziona Opzione Donna e come fare domanda.

Verificato e accertato il possesso dei requisiti richiesti, la domanda va presentata online all’Inps, attraverso l’apposito servizio dedicato. In alternativa, qualora agire per via telematica non fosse possibile, si può fare domanda:

  • tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile);
  • rivolgendosi a enti di patronato e intermediari dell’Istituto autorizzati a procedere attraverso i servizi telematici che essi stessi offrono.

La pensione, in questo caso, è liquidata esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo stabilite dal decreto legislativo 180/1997.

Bisogna specificare, infine, che per il perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore della lavoratrice, mentre – salvo interventi diversi o modifiche da parte del legislatore – resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

 

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