Pensioni, Ape Sociale: domande rinviate al 1 giugno 2020

Tempo fino al 1 giugno 2020 per presentare domanda di pensionamento anticipato con Ape Sociale. Cosa dice il nuovo messaggio Inps del 4 aprile.
5 anni fa
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Ape Sociale

Slitta al 1 giugno 2020 la scadenza per presentare domanda di pensione anticipata secondo le regole previste per Ape Sociale. In precedenza la finestra utile per beneficare della prestazione era fissata al 31 marzo.

Con messaggio numero 50 del 4 aprile 2020, l’Inps ha recepito le disposizioni contenute nel decreto Cura Italia che recita che “a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail”. Quindi anche l’Ape Sociale.

Che cosa è l’Ape sociale e a quanto ammonta

L’Ape Sociale è un’indennità economica, una sorta di sostegno al reddito fino al raggiungimento dell’età pensionabile. L’importo è calcolato in base all’ammontare del futuro trattamento pensionistico di vecchiaia cui avrà diritto il richiedente nel limite massimo di 1.500 euro lordi (non rivalutabile) per 12 mensilità ed è soggetto alla tassazione ordinaria. Ne hanno diritto sia i lavoratori dipendenti che quelli parasubordinati e gli autonomi, mentre restano esclusi coloro che appartengono a casse dei liberi professionisti. In caso di contribuzione presente in varie gestioni, il calcolo della pensione avverrà pro-quota con le regole di ciascuna gestione per i periodi ivi maturati.

I requisiti necessari

Possono accedere all’Ape Sociale coloro che siano iscritti alle varie gestioni Inps, che abbiano raggiunto i 63 anni di età, abbiano cessato il lavoro, siano residenti in Italia e siano in una delle seguenti quattro condizioni:

  • Avere almeno 30 anni di contributi ed essere in stato di disoccupazione
  • Avere almeno 30 anni di contributi e al momento della richiesta di Ape sociale assistere da almeno sei mesi il coniuge, la persona con cui è contratta l’unione civile o un parente di primo grado convivente(genitori o figli) con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104/1992
  • Avere almeno 30 anni di contributi ed essere riconosciuto invalido dalle commissioni di invalidità civile almeno al 74%.
  • Avere almeno 36 anni di contributi e svolgere alla data della domanda di Ape sociale da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività gravose sotto elencate.

Per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’Ape Sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio.

Come presentare la domanda

La domanda di riconoscimento dei requisiti deve essere presentata all’Inps di residenza.

L’Istituto verifica la sussistenza dei requisiti e comunica all’interessato a) il riconoscimento delle condizioni indicando la prima decorrenza utile se è sufficiente la copertura finanziaria rispetto al monitoraggio, b) il riconoscimento delle condizioni con differimento dell’Ape in caso di insufficiente copertura finanziaria. In questa ipotesi solo dopo il monitoraggio verrà comunicata la data utile, c) il rigetto della domanda se non sussistono i requisiti. La vera e propria domanda di accesso all’Ape si presenta all’INPS di residenza dopo aver ottenuto la risposta in ordine alla sussistenza delle predette condizioni.

Decadenza

L’Ape Sociale decade al raggiungimento dei requisiti per la pensione. Tuttavia la decadenza scatta anche qualora il beneficiario realizzi redditi da lavoro per i quali ci sono dei limiti prefissati dalla legge: 8.000 euro per attività di lavoro subordinato, parasubordinato o occasionale; 4.800 euro in caso di redditi da lavoro autonomo. Il diritto decade anche in caso di percezione di trattamenti di disoccupazione da parte dell’Inps (Naspi) o all’indennizzo da cessazione di attività commerciale.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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