Sale dal 6 al 6,50 per cento l’interesse da corrispondere all’Inps per il versamento dei contributi in ritardo. Lo chiarisce l’Inps in una nota recependo le disposizioni della Banca Centrale Europea (Bce) dello scorso mese di luglio che ha alzato il tasso di sconto di 0,50% sui depositi.
Una variazione che non ha mancato di produrre effetti su tutte le prestazioni previdenziali. In particolare quelle a debito, come i contributi per le pensioni che vengono versati in ritardo rispetto alla scadenza prestabilita.
Interesse di dilazione e differimento contributi
Come precisa l’Inps con la circolare n. 98 del 29 agosto 2022, è stato rivisto al rialzo il tasso di interesse a debito per i contribuenti in ritardo. Il costo passa dal 6 al 6,5 per cento a partire dal 27 luglio 2022.
Questo significa che tutti coloro che richiedono un piano rateale di pagamento dei contributi nei confronti dell’Inps dovranno sobbarcarsi maggiori oneri debitori. Tuttavia, i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse in vigore non subiranno modificazioni.
La variazione percentuale, quindi, vale solo in caso di nuove autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi. Il nuovo tasso annuo è pari al 6,50% e sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di luglio 2022.
Le sanzioni civili
La decisione della BCE che ha disposto l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento comporta anche la variazione delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi la sanzione civile è pari al 6% in ragione d’anno. Per i contributi di competenza del mese di luglio, sale al 6,50%.
In caso di evasione contributiva, resta ferma la misura della sanzione civile. Pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nelle procedure concorsuali – spiega l’Inps – la misura delle sanzioni civili è pari agli interessi legali (1,25%) perché il tasso appena comunicato (6,5%) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022.