Pensioni, conguaglio contributi personale del pubblico impiego

Alla regolarizzazione del conguaglio contributivo sono tenute tutte le Amministrazioni, il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica (CTPS, CPS, CPDEL, CPI e CPUG).
4 anni fa
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Per i lavoratori iscritti alla gestione pubblica l’INPS, con la Circolare n. 6/2021, ha comunicato che le amministrazioni avranno tempo sino alla denuncia di febbraio 2021 per regolarizzare con il flusso Uniemens ListaPosPA i contributi previdenziali sulle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020.

Pensioni, regolarizzazione conguaglio contributi personale del pubblico impiego

Alla regolarizzazione del conguaglio contributivo sono tenute tutte le Amministrazioni, il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica (CTPS, CPS, CPDEL, CPI e CPUG).

Tali amministrazioni pubbliche sono tenute a regolarizzare la contribuzione dovuta sulla retribuzione annua complessivamente corrisposta nell’anno 2020 ai propri dipendenti.

I datori di lavoro sono tenuti a monitorare se i versamenti contributivi effettuati siano in linea con le aliquote contributive, massimali e retribuzioni effettivamente corrisposte nel corso dell’anno.

Con l’operazione di regolarizzazione è possibile “sanare” eventuali emolumenti erroneamente non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Se taluni redditi riconducibili al rapporto di lavoro subordinato siano erogati da un altro soggetto, le operazioni di conguaglio sono effettuate dal datore di lavoro principale.

Pensioni, conguaglio contributi personale: Termini

Per le Amministrazioni iscritte alla Gestione pubblica le operazioni di conguaglio devono essere regolarizzate entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento dei redditi oggetto del conguaglio contributivo.

Il termine per il versamento della contribuzione conseguente alle operazioni di conguaglio scade il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.

Le aziende che non rispetteranno la scadenza incorreranno nell’irrogazione di sanzioni civili per il ritardato pagamento e/o per l’evasione contributiva.

Pensioni, conguaglio contributi personale PA: aliquote

Nella determinazione dei versamenti dovuti a conguaglio le Pubbliche Amministrazioni dovranno tener conto dell’aliquota aggiuntiva dell’1% sulla retribuzione eccedente il primo tetto pensionabile (superiore cioè a 47.379€ per il 2020) corrispondente a € 3.948,00 mensili, per 12 mensilità.

Pensioni, conguaglio contributi personale PA: massimali

La retribuzione da assoggettare a contribuzione previdenziale nel 2020 è abbattuta al massimale di 103.055 € annui solo per i soggetti privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 oppure per coloro che abbiano esercitato l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23 della Legge n.

335/1995.

Lo stesso massimale trova applicazione per la contribuzione ai fini previdenziali, ivi compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Per i soggetti con anzianità al 31 dicembre 1995 non sussiste alcun massimale con la sola eccezione dei Direttori Generali e Direttori Sanitari delle unità sanitarie locali.

A favore di questa platea di lavoratori del pubblico impiego è previsto un massimale di 187.854 €.

 

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