Per il pagamento delle pensioni di invalidità, non servirà più inserire il codice IBAN sul sito Inps. Operazione spesso fastidiosa poiché spesso i dati non sono a portata di mano. La disposizione è valida, però, solo per coloro che sono già titolari della prestazione pensionistica. I dati bancari restano infatti in memoria negli archivi dell’Istituto.
Lo chiarisce l’Inps con la circolare numero 3483 del 22 ottobre 2020. Il dubbio in particolare era sorto a seguito delle disposizioni che prevedono dal 1 novembre 2020 l’aumento delle pensioni di invalidità per gli invalidi civili totali e per gli inabili al lavoro.
Pensioni di inabilità, incremento solo su domanda
Come noto, per i soggetti titolari di pensioni di invalidità al 100% e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto d’ufficio. I pensionati, quindi, non dovranno preoccuparsi di presentare alcuna domanda.
Invece, per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, l’adeguamento sarà attribuito solo a seguito di richiesta dell’interessato, presentata attraverso il canale telematico, cioè attraverso il sito Inps. In questo caso, non va più riportato il codice IBAN perché già presente.
Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1 agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
I chiarimenti dell’Inps sul codice IBAN
In particolare, nelle schermate relative all’inserimento dei dati utili per la fase concessoria (Quadro F), il richiedente non è più obbligato a inserire il codice IBAN o la specifica modalità di pagamento, se già riceve dall’Inps una prestazione economica di tipo pensionistico.
La procedura, infatti, laddove individua altre prestazioni pensionistiche in pagamento, propone automaticamente le medesime modalità di pagamento senza necessità di inserire o acquisire ulteriori dati.
I dati di pagamento pensione di invalidità
Il beneficiario ha comunque la possibilità di modificare la modalità di pagamento esposta. Ad esempio modificando il codice IBAN rilevato dalla procedura o di scegliere un’altra modalità di pagamento.
“A tal fine – ricorda l’Inps nella circolare – si evidenzia che, per importi superiori ai 1.000 euro, la corresponsione del beneficio può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento)”.
Se invece la procedura non rileva altre prestazioni pensionistiche attive in pagamento, l’utente è obbligato ad inserire un codice IBAN valido o a scegliere una diversa modalità di pagamento sulla quale verranno effettuati gli accrediti dell’eventuale prestazione di invalidità civile.