La pensione di reversibilità o pensione ai supersiti è soggetta alle ordinarie procedure successorie dei beni del de cuius. Debiti e crediti devono essere accettati dagli eredi in toto per poter beneficiare della pensione.
Così, tutte le spettanze dovute o i debiti che gravano sul pensionato deceduto si trasferiscono automaticamente al nuovo beneficiario (coniuge, figli, familiari). Per evitare che i debiti siano ereditati, è necessario rinunciare all’eredità e quindi anche alla pensione si superstiti.
Pensione di reversibilità e indebiti
Capita a volte che il coniuge che ha diritto alla pensione di reversibilità si veda trattenere periodicamente delle somme sull’assegno.
Ciò, a maggior ragione, se la restituzione riguarda somme indebitamente percepite in presenza di comportamento doloso da parte del pensionato. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza in diverse sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, di cui la più recente di quest’anno (numero 17997).
Pertanto la ripetizione degli indebiti pensionistici nei confronti dell’erede è legittima anche se questi non ne è a conoscenza. Ma lo venga a sapere solo al momento dell’attribuzione dell’asegno di reversibilità
Cosa dice la giurisprudenza
Secondo i giudici della Corte di Cassazione, è ha confermata la legittimità dell’operato degli enti previdenziali che recuperano gli indebiti sulle pensioni di reversibilità.
“La ripetibilità dell’indebito nei confronti degli eredi del pensionato non è altra cosa dal dolo che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo”.
Sempre secondo i supremi giudici, in tali casi trova applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l’inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall’ente competente.
In altre parole il dolo omissivo del dante causa non esclude la ripetibilità dell’indebito nei confronti degli eredi, i quali, quindi, sono tenuti a risponderne in solido all’ente previdenziale.