Come noto non si possono cumulare pensioni con redditi da lavoro autonomo. In base al D.lgs numero 503 del 1992, non si può più lavorare dopo che si è andati in pensione, salvo particolari eccezioni ed entro certi limiti reddituali. Pertanto i pensionati dovranno dichiarare all’Inps se e quali redditi hanno percepito nel 2018.
A chiarimento di ciò è intervenuto il messaggio Inps numero 4430 del 27 novembre 2019 il quale dispone l’obbligo per i titolari di pensione di dichiarare i redditi da lavoro autonomo relativi all’anno precedente, nella misura di quanto riportato nella dichiarazione dei redditi già presentata al fisco.
I contribuenti esclusi da obbligo di dichiarazione
Il messaggio 4430 dell’Inps stabilisce chiaramente chi sono i soggetti che devono produrre l’apposita dichiarazione e chi no. Sono esclusi dall’obbligo le seguenti categorie:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia, in quanto per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 tali pensioni sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall’anzianità
contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione; - i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, poiché dal primo gennaio 2009 tale pensione è completamente cumulabile con i redditi da lavoro, (articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, per lo stesso motivo della categoria precedente come spiegato dalla circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2; - i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni come indicato dalla circolare n. 20 del 26 gennaio 2001.
Contribuenti con obbligo di dichiarazione
Sono invece obbligati a presentare la dichiarazione di redditi da lavoro autonomo percepiti nel 2018 entro il 2 dicembre 2019 i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. In base all’articolo 10, comma 2, del D.lgs n. 503 del 1992, tali soggetti sono esclusi dal divieto di cumulo qualora nell’anno 2018 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.596,46 euro;
- i pensionati i redditi sono totalmente cumulabili quando provengono da attività svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private, sulla base dell’articolo 10, comma 5, del D.lgs n. 503 del 1992;
- i pensionati che percepiscono indennità per l’esercizio della funzione di giudice di pace, i gettoni di presenza degli amministratori locali, indennità legate a cariche pubbliche elettive, i redditi legati alle funzioni di giudice onorario aggregato e giudice tributario e quelli dei sacerdoti in qualità di ex-insegnanti di religione.
Quali redditi dichiarare, il modello RED
I redditi dovranno essere dichiarati esclusivamente online autenticandosi al sito Inps seguendo la procedura prevista per la trasmissione del modello RED (“Dichiarazione Reddituale – Red Semplificato”).