I periodi di riscatto ai fini pensionistici non sono deducibili per chi ha aderito al regime forfettario. Contributi volontari, laurea e ricongiunzioni non sono ammessi alla deducibilità dei redditi.
Lo ha precisato il Ministero dell’Economia e delle Finanza in risposta ad una interrogazione tenutasi in Commissione finanze presso la Camera dei Deputati. Pertanto, tutti coloro che hanno aderito al regime forfettario non potranno portare in deduzione dai redditi i contributi normalmente deducibili come, invece, previsto per altri lavoratori.
Il riscatto dei periodi non coperti da assicurazione
Con il decreto legge numero 4 del 28 gennaio 2019, il governo ha introdotto la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, estendendo tale facoltà anche ai periodi compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo, parificandoli a periodi di lavoro non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione.
Con riferimento ai corsi di studio universitari, l’onere dei
periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data della domanda. Ai fini fiscali, in via ordinaria, gli oneri contributivi sostenuti per il riscatto del corso legale di laurea sono interamente deducibili dal reddito complessivo fino a concorrenza dello stesso. Sono, inoltre, compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1/1/2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa da cui origina il versamento. Se i contributi sono versati a favore degli «inoccupati fiscalmente a carico» da familiari, a questi spetta una detrazione del 19% dei contributi.
I contribuenti nel regime forfetario
La deducibilità dei contributi previdenziali, cioè la possibilità di abbattere il reddito imponibile sottraendo i contributi versati, prescinde dal regime fiscale.
Alcuni regimi fiscali agevolati, come il forfettario appunto, non consentono la deduzione delle spese professionali. Pertanto il contribuente in regime forfettario non potrà fruire di alcuna deduzione o detrazione dell’onere contributivo sostenuto. Infatti, l’articolo 1, comma 64, della stessa legge n.190 del 2014 dispone che sono deducibili dal reddito forfettario solo «
i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge» escludendo, pertanto, i contributi versati facoltativamente. Un lavoratore, ad esempio, che versa 6.000 euro all’anno di contributi obbligatori per la sua pensione può portare il costo in deduzione, se invece si tratta di un onere sostenuto per un riscatto, una ricongiunzione o per il versamento di contributi volontari questo non può essere dedotto da un soggetto che si trova in un regime forfettario.