Le pensioni degli statali possono essere tassate anche all’estero. Quelle dei lavoratori privati no. Lo ha stabilito la Corte Ue esaminando il ricorso di due pensionati italiani che avevano stabilito la loro residenza in Portogallo ma si erano visti negare il beneficio fiscale.
In altre parole, il pensionato italiano che si trasferisce all’estero avrà sì diritto ai benefici fiscali previsti dalla legge del Paese ospitante, ma la sua pensione arriverà comunque tassata alla fonte se prima non saranno soddisfatti pienamente i requisiti richiesti dal Paese che paga l’assegno.
Il caso del Portogallo
Come noto e in particolare, il Portogallo aveva promosso una poderosa campagna fiscale per attrarre pensionati europei che si fossero trasferiti a vivere in terra lusitana portando con sé la residenza e mantenendola per almeno sei mesi all’anno. In base alla legge portoghese, Lisbona non applica per 10 anni alcuna imposta sulle pensioni estere attirando così migliaia di pensionati italiani, ben lieti di non farsi falciare la rendita dal fisco italiano. Uno stragemma per molti pensionati italiani che ora rischia di infrangersi di fronte alla decisione della Corte Ue che impone comunque il rispetto dei vincoli di tassazione alle rendite pensionistiche, anche se il pensionato migra verso lidi a tassazione privilegiata.
La sentenza della Corte Ue
In base alla decisione dei giudici europei, i pensionati italiani residenti in Portogallo possono essere assoggettati al regime delle pensioni portoghesi o a quello italiano a seconda del proprio settore di provenienza (privato o pubblico). Lo ha stabilito la Corte Ue, ritenendo che la disparità di trattamento data dalla richiesta dei requisiti di cittadinanza per il settore pubblico non viola i principi Ue di libera circolazione e di non discriminazione. Nella sentenza, la Corte Ue sottolinea che, “nel quadro delle convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni, gli Stati membri possano ripartire la competenza tributaria su criteri come la cittadinanza. E’ pertanto legittimo che agli ex dipendenti pubblici italiani che vivono in Portogallo sia richiesta la cittadinanza portoghese e non soltanto la residenza in Portogallo – come invece richiesto agli ex dipendenti privati – per ottenere la pensione lorda dall’Italia”.
Il trasferimento di residenza all’estero non basta
In altre parole, la residenza non è titolo sufficiente per ottenere l’esenzione dalle imposte sui redditi da pensione estera. Serve anche la cittadinanza, il che complica notevolmente le cose per chi decide di trasferirsi in Portogallo a vivere. I giudici del Lussemburgo si sono così espressi esaminando il ricorso di due pensionati italiani (ex pubblici dipendenti) che si erano visti negare dall’Inps nel lontano 2015 la richiesta per ottener e l’assegno lordo quali italiani iscritti all’Aire e residenti in Portogallo. L’Inps aveva giustificato la decisione asserendo che la convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni si applichi in base a due criteri: settore di provenienza e cittadinanza. Per tale motivo, la pensione lorda può essere ottenuta dai pensionati italiani del settore privato che abbiano trasferito la loro residenza in Portogallo e i pensionati italiani del settore pubblico che, oltre ad aver trasferito la loro residenza in Portogallo, abbiano anche acquisito la cittadinanza portoghese (condizione non soddisfatta dai due cittadini italiani).