L’incentivo all’esodo è soggetto a tassazione separata da parte del fisco. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate in risposta a diversi quesiti posti dai contribuenti che si sono visti defalcare somme dall’assegno corrisposte dal datore di lavoro.
Come noto, l’incentivo all’esodo (dal lavoro) è una offerta economica che il datore di lavoro fa al dipendente per risolvere anticipatamente il contratto. Solitamente è proposto quando mancano pochi anni alla pensione e agevola il turn over nelle aziende.
Incentivo all’esodo e tassazione
Dal punto di vista fiscale, le somme erogate dal datore di lavoro per incentivare l’esodo dei lavoratori non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Dette somme quindi non concorrono alla formazione dell’imponibile nella tassazione ordinaria e seguono il regime della tassazione separata. In base al principio di onnicomprensività, il denaro corrisposto a titolo di incentivo all’esodo si qualifica come reddito di lavoro dipendente. Esso è ricompreso – come affermato nella circolare 20 marzo 2001, n. 29/E – tra le indennità percepite una volta tanto in conseguenza alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ne consegue che sulle somme erogate come incentivo all’esodo l’imposta si applica separatamente. Anche se tale erogazioni economiche di incentivo all’esodo sono corrisposte in diverse tranches periodiche.
Tassazione separata, cos’è e come funziona
La tassazione separata dei redditi riguarda un regime fiscale differenze che viene applicato su redditi percepiti una tantum e segue meccanismi di calcolo diversi dalla tassazione ordinaria. Tali redditi, come ad esempio il trattamento di fine rapporto (TFR), non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente e sono spesso tassati per evitare un prelievo fiscale troppo oneroso. La tassazione separata non segue quindi i principi fissati dalla tassazione ordinaria legata agli scaglioni Irpef, ma va per conto suo.
Come si calcola l’imposta
Ma quali sono i redditi soggetti a tassazione separata? E’ possibile suddividere tali redditi in quattro categorie principali: 1) redditi percepiti dagli eredi per beni o attività del defunto, 2) imposte ed oneri rimborsati, 3) plusvalenze da cessioni immobiliari, 4) arretrati di lavoro dipendente o pensione, trattamento di fine rapporto e redditi a formazione pluriennale. Per quanto riguarda il versamento, l’aliquota è calcolata facendo la media sui redditi prodotti nel biennio di riferimento antecedente la liquidazione delle somme spettanti. Sicchè, se un pensionato ha percepito redditi soggetti ad aliquota media del 27%, anche per i redditi soggetti a tassazione separata si applicherà la stessa percentuale. Se nel biennio in esame non sono stati percepiti redditi, il fisco applicherà l’aliquota corrispondete allo scaglione Irpef più basso, che oggi e al 23%.