Come ogni anno, l’Inps ricorda ai pensionati e titolari di prestazioni assistenziali erogate dall’istituto che si può comunicare la rinuncia alle detrazioni fiscali 2020 a valer sull’assegno erogato. La comunicazione è stata fatta con messaggio numero 3853 del 24 ottobre 2019 consultabile anche sul sito internet Inps.
In cosa consiste la comunicazione? Innanzi tutto va detto che non si è obbligati a trasmettere nuove informazioni all’Inps che agisce in qualità di sostituto d’imposta. Il contribuente potrà benissimo avvalersi delle detrazioni d’imposta in essere, salvo effettuare i dovuti conguagli al momento della dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione per detrazioni fiscali
All’atto pratico, per inoltrare le comunicazioni relative al periodo di imposta 2020 è indispensabile compilare la dichiarazione online, che è disponibile sul sito dell’Inps. In particolare bisogna accedere tramite PIN dispositivo alla sezione dedicata “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” e inoltrare la richiesta. Tale domanda può essere inoltrata richiedendo l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e la rinuncia al riconoscimento, in misura totale o parziale, delle detrazioni fiscali per il 2020, in base a quando disposto dall’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR.). A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 5 marzo 2008 ha precisato che ‘le detrazioni di cui all’art. 13, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato”.
Cosa succede se non si effettua la dichiarazione
Qualora il pensionato o l’assicurato non effettui alcuna operazione, l’Inps non applicherà variazioni di alcun tipo e non applicherà aliquote di tassazione diverse ai redditi per il 2020.