Rispondiamo al quesito ritenendo che, aldilà della lettrice, questo possa essere di interesse generale per molti dipendenti pubblici, in particolare del comparto Scuola, in procinto di andare in pensione (mediante quota 100 in questo caso).
Confermiamo, in merito alla domanda posta, che le pubbliche amministrazioni applicheranno, perfezionato il requisito dell’ anzianità contributiva minima, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al momento del raggiungimento dei 67 anni (età pensionabile di vecchiaia). Tale modus operandi trova riscontro nelle disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
Qualora il requisito anagrafico sia raggiunto entro il 31 agosto, il pensionamento d’ufficio risulta automatico; se, invece, si matura il requisito successivamente (dal 1° settembre al 31 dicembre dello stesso anno) è prevista la decorrenza della pensione solamente a fronte di presentazione di istanza di uscita.In merito all’anticipo della liquidazione introdotto con la legge n.4/2019, articolo 23, comma 2, stando al dettato normativo saranno gli istituti di credito a erogare il finanziamento sulla base di uno specifico elenco aderendo a un accordo quadro  tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell’Economia e delle finanze, Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Associazione bancaria italiana.