Pensioni militari più generose con il collocamento in ausiliaria

Pensioni militari: collocamento in ausiliaria, funzionamento e convenienza. Come viene calcolata la pensione al termine del servizio attivo.
4 anni fa
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Pensioni dei militari e collocamento in ausiliaria. Per il personale delle forze armate, il transito in ausiliaria al termine del servizio può essere più conveniente per la pensione.

Come noto, il collocamento in ausiliaria consiste nella possibilità, al raggiungimento dell’età pensionabile o dei 40 anni di anzianità contributiva, di essere congedati dal servizio attivo, con disponibilità per eventuale richiamo in servizio per un periodo massimo di 5 anni.

Il collocamento in ausiliaria

Il collocamento in ausiliaria è quindi una scelta e non un obbligo per il personale militare  (Forze Armate, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), derivante da una vecchia legge del 1954, la numero 113, che inizialmente riservava tale opzione solo alla categoria degli ufficiali, ma che a partire dal 1983 con successivi interventi legislativi è stata estesa anche ai sottufficiali e militari di truppa.

Ma in cosa consiste esattamente il collocamento in ausiliaria? Si tratta di periodo transitorio durante il quale il militare in occasione della cessazione del rapporto permanente dal servizio attivo (in alternativa al congedo in riserva) può essere richiamato dal ministero di appartenenza, in caso di bisogno per attività lavorativa nella provincia di residenza per un periodo di 5 anni. In sostanza è come una specie di reperibilità obbligatoria in caso di necessità.

Quando si può esercitare il diritto

Il diritto al transito in ausiliaria si acquisisce alla maturazione dei requisiti pensionistici del personale militare. Ricordiamo che i militari possono andare in pensione al raggiungimento dell’età ordinamentale dei 60 anni per la maggior parte di essi (qualche anno in più per i graduati), alla maturazione di almeno 40 anni di servizio effettivo o al conseguimento dei requisiti per la pensione di anzianità. A domanda, il militare potrà essere collocato in ausiliaria per 5 anni durante i quali deve tenersi a disposizione in qualsiasi momento senza svolgere altre attività lavorative, pena la decadenza e il collocamento a riserva, quindi al pensionamento vero e proprio.

Il diritto alla permanenza in ausiliaria decade anche qualora il militare rifiuti di accettare l’incarico assegnatogli dalla propria amministrazione durante i cinque anni transitori. In deroga ai requisiti di legge, per gli ufficiali e sottufficiali, l’art. 2229 del codice di ordinamento militare prevede l’accesso alla posizione di ausiliaria nei limiti di un contingentamento annuale predefinito a coloro che si trovino a non più di 5 anni dal limite di età previsto per la pensione (cosi detto scivolo).

Trattamento economico

Al militare transitato in ausiliaria spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 50% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico che spetta al pari grado in servizio, dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente, a quella posseduta dal militare all’atto del collocamento in ausiliaria. Alla cessazione dalla posizione di ausiliaria il militare ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico tenendo conto anche del periodo trascorso in ausiliaria (anche se il militare non è stato concretamente richiamato in servizio durante l’ausiliaria). Cinque anni che per legge è come se fossero stati lavorati e che consentono al personale militare di ottenere un assegno pensionistico complessivamente più elevato poiché maggiorato dell’anzianità contributiva maturata durante l’ausiliaria.

Mirco Galbusera

Laureato in Scienze Politiche è giornalista dal 1998 e si occupa prevalentemente di tematiche economiche, finanziarie, sociali

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