INPS ha aggiornato gli oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti per l’anno 2021.
È quanto spiegato dalla Circolare n. 26/2021, che sancisca che il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per i nuclei familiari di operai e di impiegati accertato dall’ISTAT per il 2020 è risultato negativo.
I lavoratori che presenteranno per l’anno 2021 un’istanza di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n.45 del 1990 in forma rateale non pagheranno alcun interesse.
Oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti: novità 2021
Sono i liberi professionisti che intendono trasferire la contribuzione in entrata o in uscita dalla cassa professionale i soggetti interessati dagli aggiornamenti riguardanti gli oneri di ricongiunzione.
La Legge n. 45 del 1990 prevede che i contributi oggetto di trasferimento vadano maggiorati degli interessi calcolati al 4,5% e portati in detrazione della riserva matematica calcolata in funzione dell’età anagrafica del lavoratore, della retribuzione in godimento e dell’anzianità contributiva complessivamente maturata in capo all’assicurato.
La quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo per i periodi da ricongiungere dopo il 31 dicembre 1995.
L’onere di ricongiunzione per i liberi professionisti è determinato applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda.
Oneri di ricongiunzione per i liberi professionisti: quanto costa?
INPS, all’articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 45, sancisce che il pagamento dell’onere può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT con riferimento all’anno precedente.
Dato che il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo è negativo, “non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2021”.
Gli oneri di ricongiunzione dei contributi relativi a domande presentate nel 2021 possono essere rateizzati senza applicazione di interessi.
L’importo della rata di ricongiunzione si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella II/2021 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
INPS stabilisce che:
“Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2021 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte”.