In caso di invalidità o lesioni dovute a cause di servizio, il lavoratore dipendente ha diritto alla pensione di privilegio. Le pensioni per i privilegiati (o pensioni di privilegio) sono slegate da requisiti anagrafici e contributivi o altri particolari requisiti come nel caso della pensione di invalidità.
Bisogna distinguere tra pensione privilegiata nel settore pubblico e privato.
Vediamo quali sono le differenze ed i requisiti tra queste due prestazioni, necessari per ottenere la pensione per i privilegiati. A chi spettano? Come funziona?
Pensioni per i privilegiati nel settore pubblico: chi ne ha diritto
La pensione di privilegio o privilegiata è stata istituita con DPR n. 1092/1973 per tutti i lavoratori dipendenti pubblici.
– Forze Armate (Esercito, Aeronautica, Marina);
– Forze di Polizia (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza);
– Arma dei Carabinieri;
– Vigili del Fuoco e soccorso pubblico.
Perciò, le pensioni di privilegio sussistono per queste categorie di dipendenti pubblici e per i relativi superstiti.
Il pensionamento privilegiato può essere ordinario o tabellare. In ogni caso, le infermità dipendenti da causa di servizio non devono essere suscettibili di miglioramento.
Non necessariamente devono comportare un’inabilità al servizio; di conseguenza, può capitare che un dipendente delle Forze dell’Ordine continui a svolgere il suo servizio percependo la pensione di privilegio.
In base alla tabella A allegata al DPR 915/1978, vengono elencate infermità o lesioni di vario grado: dal più grave (100%) fino ad arrivare all’ottava categoria (30%). In caso di infermità o lesioni al 100%, all’invalido spetta un trattamento sostitutivo della pensione pari al 100%.
La prestazione pensionistica è di importo fisso, in base all’indicazione della tabella: per ognuna delle 8 categorie, la pensione sarà tanto maggiore quanto più alta è la gravità dell’infermità.
Pensioni di privilegio nel settore privato: a chi spettano
La pensione di privilegio nel settore privato è disciplinata dalla Legge n. 222/1984.
Chi ne ha diritto in questo caso?
Il ‘privilegio’ spetta soltanto ai lavoratori iscritti all’AGO: ne sono esclusi gli iscritti alla Gestione Separata INPS ed i lavoratori autonomi.
In linea generale, i lavoratori cui venga riconosciuta un’invalidità con riduzione di almeno due terzi dell’abilità lavorativa, hanno diritto all’assegno ordinario di invalidità oppure alla pensione di inabilità lavorativa. In entrambi i casi, il lavoratore deve aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 maturati negli ultimi 5 anni.
Se l’invalidità dipende da lesione o infermità per causa di servizio, le due suddette pensioni di invalidità saranno riconosciute al lavoratore senza considerare il requisito contributivo. L’importante è che abbia versato anche solo un contributo IVS.
Basta il nesso di causalità tra invalidità e prestazione lavorativa per far scattare il diritto alla pensione di privilegio nel settore privato.
L’importo dell’assegno viene calcolato in base alle stesse regole previste per il calcolo della pensione.