Entro il prossimo 21 ottobre 2022 il personale della scuola che intende andare in pensione deve presentare apposita domanda al Ministero dell’Istruzione (Miur). Pena la perdita del diritto a lasciare il servizio il primo settembre 2023.
Interessati sono tutti i docenti e il personale Ata. Non tutti però sono tenuti a rispettare questa scadenza temporale, riservata tuttavia alla maggior parte dei dipendenti della scuola. Restano escluse alcune persone. Vediamo chi sono.
Chi non deve presentare domanda di pensione
Sono esclusi dalla presentazione della domanda di certificazione della pensione al MIUR due categorie di lavoratori.
In questo secondo caso, la normativa vigente prevede che il personale scolastico in possesso dei requisiti anagrafici sia esentato dal presentare la domanda di pensione entro il 21 ottobre 2022. L’amministrazione procederà alla cessazione d’ufficio del rapporto di servizio e collocherà a riposto il dipendente.
Questo vale anche per docenti e personale Ata che entro il 31 agosto 2023 maturano il diritto alla pensione anticipata. Cioè al trattamento pensionistico con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) indipendentemente dall’età anagrafica.
La trasformazione in part time
L’osservanza del termine del 21 ottobre 2022 per la presentazione della domanda di pensione è, invece, riferito a tutto il restante personale della scuola. La medesima scadenza va rispettata anche per coloro che intendono avvalersi della possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro da full time in part time.
In particolare per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata di cui sopra, ma non hanno ancora raggiunto il limite dei 65 anni di età per essere collocati a riposo d’ufficio. In tal caso, l’amministrazione riconosce il diritto alla pensione spettante ma anche quello a proseguire il rapporto di lavoro fino al raggiungimento dei 65 anni di età.
La richiesta deve essere presentata con unica istanza in cui gli insegnanti o personale Ata devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio. Ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora la concessione del part – time fosse negata per superamento del limite percentuale stabilito dal MIUR o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.