Si va verso la conclusione del 2020 e già si annusa aria di tredicesima per i pensionati. Milioni di pensioni saranno arricchite dalla gratificazione natalizia che gli istituti di previdenza pagheranno martedì 1 dicembre 2020.
La tredicesima, istituita nel 1937 dal governo Mussolini, è diventata obbligatoria sia per lavoratori che pensionati e ha da sempre rappresentato un bonus di fine anno da spendere in vista delle feste di Natale. Riguarda sia i lavoratori che i pensionati.
Ma in cosa consiste la tredicesima? Equivale a circa una mensilità retributiva o dell’assegno pensionistico e gli italiani ne fanno affidamento per programmare vacanze, visite ai parenti e per i regali di Natale.
Quando viene pagata la tredicesima
Ma quando viene corrisposta la tredicesima? Per i lavoratori una data precisa non esiste. Il legislatore non è mai intervenuto in proposito lasciando decidere al datore di lavoro quando erogare la mensilità aggiuntiva. Unica cosa, è obbligatorio pagarla entro il 25 dicembre, cioè prima dell’inizio delle festività natalizie.
Per i pensionati, invece, la tredicesima in concomitanza con il pagamento dell’assegno pensionistico a inizio dicembre, salvo particolari eccezioni. Pertanto la data di pagamento quest’anno sarà martedì 1 dicembre 2020. Ma per chi ritirerà la pensione in contanti in Posta, il pagamento sarà anticipato di qualche giorno, come già avviene da otto mesi.
A chi spetta la gratificazione natalizia
La tredicesima spetta a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla natura a tempo determinato o indeterminato dell’accordo stipulato. Spetta inoltre ai titolari di pensione. Ne anno diritto anche colf e badanti (lavoratori domestici), oltre ai lavoratori part time e a tempo determinato e ai lavoratori in cassa integrazione guadagni (CIG).
La tredicesima per pensionati e lavoratori
Mentre per i pensionati la tredicesima viene pagata in misura fissa, per i lavoratori l’assegno cambia. Generalmente la tredicesima equivale a una mensilità aggiuntiva della retribuzione. Ma il calcolo esatto è diverso da quello che si fa per erogare lo stipendio.
In linea generale, la tredicesima si calcola tenendo presente i mesi di lavoro del dipendente. Se quest’ultimo ha lavorato per tutti i 12 mesi avrà diritto ad un’intera mensilità aggiuntiva. Se il lavoratore ha iniziato il rapporto di lavoro in corso d’anno o se lo stesso è cessato sempre nel corso dello stesso anno, la tredicesima mensilità sarà rapportata ai mesi di servizio prestati (rateo).
E’ necessario, inoltre, considerare che la tredicesima non matura per le assenze fatte nell’anno. Più precisamente, per il calcolo, il datore di lavoro non terrà conto delle assenze per congedo parentale, malattia, infortunio, congedo straordinario, aspettativa o sospensione dal lavoro a seguito di provvedimento disciplinare. Sulla tredicesima incide infine anche l’assenza dal lavoro per sciopero o assenze ingiustificate.
Da sottolineare, invece, che la tredicesima mensilità matura anche in particolari periodi d’assenza quali: le festività; ferie e permessi retribuiti; il congedo matrimoniale; la maternità obbligatoria, compreso l’eventuale periodo di astensione e nel corso delle assenze previste per i riposi legati allattamento dell’infante; la malattia (per il periodo necessario alla conservazione del posto); gli infortuni e malattia professionale nei limiti del periodo di conservazione del posto; la CIG (Cassa Integrazione Guadagni) ad orario ridotto e altre assenze comunque previste dai vari contratti.