Serve un atto formale di licenziamento per mandare a casa il dipendente che ha raggiunto l’età per la pensione. Il pensionamento per raggiunto requisito anagrafico, infatti, non è automatico e non può essere dato per scontato. E’ quanto conferma l’ordinanza 521/2019 della Corte di cassazione.
L’atto formale di licenziamento serve prima di tutto a concedere al lavoratore il preavviso. La conseguenza della disposizione è che, se il rapporto prosegue e, con esso, si continuano a conteggiare anche le indennità dovute.
La pensione non è automatica: anche per chi ha i requisiti serve il licenziamento
Di fronte alla Corte d’appello di L’Aquila si erano presentati la Saga – Società Abruzzese Gestione Aeroporto s.p.a e un ex dipendente che lamentava di essere stato licenziato senza comunicazione di licenziamento una volta sopraggiunti i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. La sentenza peraltro si pone in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14628 del 2010). Rigettato il ricorso in Cassazione, per carenza di motivazione. Aldilà del caso specifico, il dispositivo ci aiuta ad analizzare una regola che vale in generale e che potrà fare scuola per casi simili.
Ne consegue che, in mancanza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue e il lavoratore mantiene il diritto a percepire lo stipendio anche in seguito al compimento del sessantacinquesimo anno di età (Cass. n. 9312 del 2014; Cass. n. 3237 del 2003; Cass. n. 3907 del 1999); in conclusione quindi, nell’ambito dei rapporti di lavoro nel settore privato, per la risoluzione del rapporto per limiti di età anagrafica del lavoratore, sul datore di lavoro ricade in ogni caso l’obbligo di preavviso (Cass. n. 2339 del 2004).
E’ facile intuire che, statisticamente, sarà più probabile che sia il lavoratore, una volta raggiunta l’età per la pensione, a voler fare domanda di uscita; anzi in molti casi questo traguardo sembra non arrivare mai.
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