Entro il 30 settembre, i lavori 110 effettuati sulle villette e sugli edifici unifamiliari devono raggiungere uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Raggiunta tale soglia, saranno agevolate le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Cosa succede se il contribuente non dovesse raggiungere tale soglia del 30%? Può agire in via cautelare per evitare di perdere il bonus 110?
Ecco quello che bisogna sapere.
110 villette. La verifica del SAL
Il Superbonus 110 per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Tale scadenza è stata fissata dalla Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, che ha prorogato il precedente termine del 30 giugno.
Attenzione, la proroga al 31 dicembre opera solo se alla data del 30 giugno 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Se entro il 30 giugno non sarà stato raggiunto un SAL di almeno il 30%, la proroga non spetta.
Con il D.L. 50/2022, c.d. decreto Aiuti, il Governo ha prorogato il termine del 30 giugno di qualche mese. Nello specifico, la data è stata spostata al 30 settembre.
Dunque, il superbonus 110 spetterà anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (edifici unifamiliari):
- per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
- a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Il decreto prevede inoltre che la verifica della percentuale del 30% dell’intervento complessivo, può essere effettuata tenendo conto anche dei lavori non agevolati con il superbonus.
Difatti, sarà più agevole raggiungere un SAL del 30%.
Come tutelarsi rispetto alla data del 30 settembre?
Cosa succede se il contribuente non dovesse raggiungere tale soglia del 30%? Può agire in via cautelare per evitare di perdere il bonus 110?
Innanzitutto il primo suggerimento è quello di pagare più lavori possibili entro il 30 giugno e poi programmare gli stessi in modo da raggiungere al 30 settembre uno stato di avanzamento lavori di almeno il 30%.
Detto ciò, dopo aver raggiunto il 30% alla data del 30 settembre, il contribuente è nelle condizioni di poter prendere il 110 sulle villette anche per le spese pagate entro il 31 dicembre.
Una volta pagate le spese, i lavori possono essere completati anche dopo la data del 31 dicembre 2022. Questo meccanismo che permette di anticipare le spese e rimandare i lavori, comunque iniziati, è stato già avallato dall’Agenzia delle entrate in merito al bonus facciate. Infatti, il bonus facciate al 90% spettava anche per i lavori terminati nel 2022, con spese pagate nel 2021.
Ciò dovrebbe valere anche per il superbonus.
Attenzione però, se alla data del 30 settembre non verrà raggiunto un SAL del 30%, il superbonus spetterà solo per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
In tale situazione, la verifica dei requisiti richiesti dalla norma sul 110 andrà effettuata rispetto ai lavori completati entro il 30 giugno. Ad esempio andrà verificato che l’intervento effettuato consenta il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio. Se non rispettano i requisiti il 110 è perso anche rispetto ai lavori effettuati alla data del 30 giugno.
Su tale punto sono ancora molti i passaggi da chiarire. Non rimane che attendere interventi da parte dell’Agenzia delle entrate.