La detrazione pari al 36% delle spese documentate e sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, spetta anche nel caso in cui i lavori interessino le parti comuni condominiali (c.d. bonus verde condominio)
Si pensa, ad esempio, ai lavori fatti nel giardino condominiale presente nello spazio antistante l’edificio.
Non c’è sconto o cessione
Il bonus verde, ricordiamo, è stato introdotto a decorre dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 e poi successivamente prorogato negli anni.
Si concretizza in una detrazione IRPEF pari al 36% della spesa sostenuta. Lo sgravio è da spalmare in 10 quote annuali di pari importo. Non è ammesso optare per sconto in fattura o cessione del credito.
Spetta per lavori effettuati sulla singola unità immobiliari e anche per quelli fatti su parti comuni dell’edificio condominiale.
Il limite massimo: per il bonus verde condominio si moltiplica
E’ ammesso su un limite massimo spesa di 5.000 euro per unità immobiliare (detrazione massima, quindi, di 1.800 euro per abitazione). Questo significa che se un soggetto, ad esempio, è proprietario di due abitazioni, questi può godere del bonus per un massimo di 5.000 euro di spesa per l’una e di 5.000 euro per l’altra (quindi, può goderne per più volte).
Si tenga presente che in caso di bonus verde codominio:
- il limite massimo è comunque di 5.000 per unità immobiliare. Ad esempio, in caso di condominio composto da 8 abitazioni, il limite massimo di spesa da considerare è di 40.000 euro.
- la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ne consegue che se un soggetto abita in condominio, questi può godere del bonus verde per lavori sul giardino privato (limite di 5.000 euro) e anche del bonus verde condominio (con riferimento alla sua quota di spesa) per quei lavori effettuati sul giardino comune dell’edificio (nel rispetto della condizione di cui al punto 2).
Le spese agevolabili
In tutti i casi, sono agevolabili le spese relative ad un intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.
Esempio
E’ detraibile anche la spesa per piante e fiori laddove il soggetto esegua un lavoro di rifacimento del giardino (impianto di irrigazione, ecc.).
Restano sempre fuori i lavori di manutenzione ordinaria (ad esempio gli oneri di potatura, ecc.) e i lavori fai da te.
La realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è agevolabile solo se permanente e sempreché si riferisca ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali. Dentro, invece, le spese di progettazione.
Infine, ricordiamo che, in caso di bonus verde condominio gli adempimenti del caso sono eseguiti dall’amministratore (se presente) o dal delegato (se non presente l’amministratore). Parliamo del pagamento spese (tracciabile) e di eventuali comunicazioni da fare al comune, ecc.). Questi ultimi consegnano poi a ciascun condomino la certificazione da cui risulta la quota di spesa propria su cui poter godere della detrazione fiscale.
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