L’erogazione della quattordicesima richiede come presupposto il diritto alla pensione. Al tempo stesso, però, non sono previsti gli arretrati (come si può leggere anche nella Circolare n. 199/2007). La spiegazione si deve al fatto che la 14sima non è una rata della pensione (correlata ai contributi versati o alla retribuzione pensionabile). Si tratta, invece, di un emolumento supplementare che viene erogato in base al reddito e che, pertanto, non decorre dal compimento dell’età pensionabile (come invece le rate pensionistiche del trattamento di vecchiaia).
Ne consegue, come da risposta ad interpello Inps, che le “procedure erogano la quattordicesima sulle pensioni presenti nell’anno di riferimento in quanto trattasi di prestazione annua. La sua pensione anche se decorrente dal 01/01/2017 è stata definita in data 12/03/2018, pertanto per l’anno 2017 non viene erogata quattordicesima“.
Poniamo l’esempio di un lavoratore che matura i requisiti per la pensione di vecchiaia il 1 gennaio 2017 ma che presenti la domanda solo un anno dopo. Non sarà possibile richiedere l’erogazione della 14sima anche per l’anno 2017. Se lo stesso, pur avendone diritto, non avesse ricevuto la 14sima a luglio dell’anno scorso, può invece richiederla. Nel paragrafo seguente vediamo come.
Ricostituzione della pensione per diritto alla quattordicesima: quando si può presentare domanda
Diversa è la situazione di chi, pur avendone diritto, non si è visto accreditare la quattordicesima sulla pensione. In tal caso si può presentare domanda di accredito della 14sima all’Inps (ricostituzione reddituale). In teoria, infatti, questa dovrebbe essere riconosciuta d’ufficio agli aventi diritto ma non si possono escludere a priori errori. In caso di errori di questo tipo il diritto si prescrive in 5 anni quindi, entro tale termine, sono ammessi anche gli arretrati spettanti sulla quattordicesima.
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