Stimatissima dottoressa.
Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie: quelle maturate e non fruite durante i 6 mesi di preavviso dovranno essere pagate a fine rapporto.
Per quel che riguarda la malattia, invece, che non è preventivabile, secondo la sentenza della Corte di Cassazione 4915 del 16 luglio 1983, interrompe il periodo di preavviso. La malattia che insorge durante il periodo di preavviso intorrompe quest’ultimo che riprende a decorrere dal giorno di rientro del lavoratore in azienda. Se, quindi, con i 6 mesi di preavviso si stima una data di cessazione del lavoro, tale data verrà allungata dei giorni di malattia fruiti e indennizzati.
Si ritiene interrotta la decorrenza nel caso sopraggiungano i seguenti eventi: richiamo alle armi, malattia, ferie, ma anche maternità e infortunio. In merito ai permessi a titolo di recupero ore fatte in più, da un lato si ritiene che le stesse non comportano la sospensione del periodo di preavviso.