Stimatissima dottoressa.
Durante il periodo di preavviso non possono essere concesse ferie: quelle maturate e non fruite durante i 6 mesi di preavviso dovranno essere pagate a fine rapporto. In proposito, si deve ricordare che l’art. 12, comma 6, del CCNL del 9.5.2006 (che ha sostituito l’art.39, comma 6, del CCNL 6.7.1995, così come modificato dal CCNL del 13.5.1996), nel disporre che le ferie non possono essere assegnate e quindi fruite dal dipendente, durante il preavviso, sostanzialmente ribadisce quanto già disposto dall’art.
2109, comma 4, del codice civile.
Per quel che riguarda la malattia, invece, che non è preventivabile, secondo la sentenza della Corte di Cassazione 4915 del 16 luglio 1983, interrompe il periodo di preavviso. La malattia che insorge durante il periodo di preavviso intorrompe quest’ultimo che riprende a decorrere dal giorno di rientro del lavoratore in azienda. Se, quindi, con i 6 mesi di preavviso si stima una data di cessazione del lavoro, tale data verrà allungata dei giorni di malattia fruiti e indennizzati.
Si ritiene interrotta la decorrenza nel caso sopraggiungano i seguenti eventi: richiamo alle armi, malattia, ferie, ma anche maternità e infortunio. In merito ai permessi a titolo di recupero ore fatte in più, da un lato si ritiene che le stesse non comportano la sospensione del periodo di preavviso.