I permessi 104 non sono tutti uguali: differenze tra pubblico e privato

I permessi Legge 104 non sono tutti uguali. Ecco quali sono le differenze tra dipendenti del settore pubblico e privato.
1 anno fa
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“Se fossimo tutti identici, che monotonia! Stesso fisico, stessi pensieri – che cosa ci rimarrebbe da fare, se non sederci e morire dalla disperazione. Non possiamo vivere come una fila di formiche, la diversità fa parte della vita umana“, affermava Swami Vivekananda. Il mondo, d’altronde, è bello proprio perché vario. Ognuno di noi ha i propri gusti e desideri che ci rendono unici nel proprio genere.

Spesso, però, le differenze non sono frutto della propria volontà, bensì il risultato di scelte dall’alto, ovvero delle varie autorità competenti.

Basti pensare ai vari bonus e agevolazioni messi in campo dal governo a cui non tutti hanno diritto. In tale ambito si inseriscono i permessi legge 104 che non sono tutti uguali, bensì risultano differenti tra settore pubblico e privato. Ecco come funziona.

Congedo straordinario legge 104: chi ne ha diritto

Le persone che assistono un famigliare con handicap grave e non autosufficiente possono beneficiare di tre giorni di permessi retribuiti al mese grazie alla Legge 104 e del congedo straordinario. In quest’ultimo caso è possibile assentarsi dal lavoro per un periodo pari a massimo due anni. A poterne fare richiesta sono genitori, coniuge, convivente in caso di unione civile, parenti e affini entro il secondo grado. Possono farne richiesta anche i parenti fino al terzo grado nel caso in cui i soggetti poc’anzi citati siano invalidi, abbiano almeno 65 anni oppure siano deceduti. Il tutto a patto che si tratti di dipendenti pubblici o privati. Non possono richiedere e beneficiare dei permessi legge 104, invece, i lavoratori autonomi.

I permessi 104 non sono tutti uguali: differenze tra pubblico e privato

Le regole per quanto concerne la fruizione dei permessi 104 sono le medesime per i lavoratori del settore pubblico e privato. Le modalità di accesso e tempistiche, invece, sono alquanto differenti. Entrando nei dettagli, i dipendenti pubblici che intendono beneficiare del congedo legge 104 devono presentare apposita richiesta all’ente di competenza.

Non esiste un modulo precompilato e i soggetti richiedenti devono prestare attenzione ad indicare alcuni dati importanti quali lo stato di handicap del familiare a cui devono prestare assistenza e il grado di parentela. Ma non solo, devono essere indicati tutti i dati anagrafici e lo stato di convivenza. Alla domanda bisogna inoltre allegare un certificato di handicap grave. Una volta presentata la richiesta, l’amministrazione di competenza deve concedere il congedo entro 60 giorni dall’invio della domanda. Per via di alcuni ritardi nell’evasione delle pratiche può però capitare che i tempi risultino molto più lunghi.

Nel caso in cui si tratti di dipendenti del settore privato, invece, la richiesta deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. A tal fine è possibile avvalersi di uno dei tanti canali disponibili, come ad esempio il contact center dell’Inps, disponibile ai numeri 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da telefonia mobile. In alternativa è possibile inviare la domanda per il congedo legge 104 grazie al servizio “Invio On line di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” disponibili all’area riservata dell’Inps. In tal caso è necessario effettuare l’accesso attraverso le proprie credenziali Spid, Cie o Cns. Nel caso in cui si riscontrino delle difficoltà è possibile rivolgersi ad un CAF o patronato che sarà in grado di fornire opportuna assistenza.

Da quando decorre il congedo

Per quanto concerne le tempistiche, il congedo decorre a partire dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa indicazione dal parte del datore di lavoro. In ogni caso, come si evince dalla circolare Inps numero 64 del 15 marzo 2001:

“Il congedo straordinario e le relative prestazioni s’intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all’INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessato”-

Veronica Caliandro

In InvestireOggi.it dal 2022 si occupa di articoli e approfondimenti nella sezione Fisco. E’ Giornalista pubblicista.
Laureata in Economia Aziendale, collabora con numerose riviste anche su argomenti di economia e attualità. Ha lavorato nel settore del marketing e della comunicazione diretta, svolgendo anche attività di tutoraggio.

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