Permessi 104: frazionabilità a ore nel comparto scuola non prevista

Come possono essere richiesti i permessi 104 mensili nel comparto scuola?
7 anni fa
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Salve signora Patrizia, ho bisogno del suo aiuto, lavoro nel pubblico impiego come collaboratore scolastico. Ho portato agli atti della mia amministrazione art.33 legge 104 per mia madre con grave deficit e quindi accompagnamento. La mia domanda e’: vorrei usufruire dei permessi di 3 giorni al mese in frazione di ore, quante ore mi spettano? Visto che lavoro 36 ore settimanali su 5 giorni. Grazie e buona vita.

Come abbiamo già accennato in diversi precedenti articoli, è possibile fruire dei 3 giorni di permesso per la legge 104 anche ad ore e non solo a giorni, sia nel lavoro pubblico che in quello privato.

Le modalità le abbiamo descritte nel seguente articolo: Permessi legge 104 fruibile a ore, quando è possibile e come.

Permessi 104 a ore nel comparto scuola

Come in ogni cosa, anche nel caso dei permessi ad ore, il comparto scuola si differenzia dal resto della pubblica amministrazione. Nel comparto scuola, infatti, la frazionabilità ad ore non è prevista e non è applicabile e la fruizione dei permessi 104, tra l’altro, può essere richiesta in giornate non ricorrenti per non creare disagio alla programmazione dell’attività scolastica.

Come riportato Al comma 6 dell’art.15 – PERMESSI RETRIBUITI del CCNL della Scuola: I permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto […] e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

I permessi, quindi, non possono essere richiesti negli stessi giorni della settimana e va ricordato anche che il comma 2 – a art. 53 relativo il personale ATA, del CCNL/2007 prevede che “I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n.903/77, n.104/92 e d.lgs. 26.03.2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia adottato dall’istituzione scolastica o educativa.”

 

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