Il datore può imporre al lavoratore di prendersi cura nella mezza giornata libera e di non usufruire dei permessi Legge 104? Come canta Elisa con il brano L’Amore per te: “E noi possiamo fare tutto ma dimmelo ancora che sono libera. Dentro la vita a cui non penso mai, in quel pugno in faccia che è il tempo per noi”. Il tempo, purtroppo, è tiranno. Scorre inesorabilmente e non possiamo nulla per fermarlo. Se tutto questo non bastasse, sembra non essere mai sufficiente.
Basti pensare che riuscire a conciliare i vari impegni personali e lavorativi si rivela essere spesso una vera e propria impresa. Lo sa bene lo Stato che al fine di garantire un valido supporto alle persone non autosufficienti mette in campo diverse misure come i permessi Legge 104. Grazie a quest’ultimi i lavoratori disabili e i famigliari che si prendono cura di loro hanno diritto a tre giorni di permesso al mese retribuiti. Quest’ultimi sono frazionali anche ad ore.
Permessi 104 lavoratore part time: il datore può imporre di prendersi cura del familiare non autosufficiente nella mezza giornata libera?
Proprio in merito ai permessi Legge 104 è giunto in redazione il quesito di una nostra lettrice che ci chiede: “Buongiorno, mi chiamo Maria e lavoro part time presso una ditta che si occupa della produzione di prodotti alimentari. Da qualche mese a questa parte, purtroppo, mia mamma non sta bene e non è più autosufficiente. Per questo motivo si è trasferita a casa mia in modo tale da poterla assistere nel miglior modo possibile. Vi scrivo quindi per chiedervi se, poiché lavoro con orario part time, il datore mi possa impedire di beneficiare dei permessi Legge 104, imponendomi di prendermi cura di mia mamma nella mezza giornata libera. Grazie anticipatamente per la risposta”.
Lavoro part time e Legge 104: i chiarimenti dell’Inps
A fornire una risposta al quesito della nostra lettrice ci ha pensato l’Inps attraverso la circolare numero 45 del 19 marzo 2021.
“in particolare di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto di lavoro parziale di tipo verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole – specifica la Suprema Corte – distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata con un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori. Solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, occorre riconoscere il diritto alla integrale fruizione dei permessi“.
Nel caso in cui l’orario di lavoro part time verticale o di tipo misto superi il 50% del tempo pieno, quindi, è possibile beneficiare integralmente dei tre giorni di permesso legge 104 al mese.
Frazionabilità in ore dei giorni di permesso Legge 104 in caso di rapporto di lavoro part-time
In caso di dubbi si invita comunque a rivolgersi all’Inps oppure a un Caf o Patronato. In questo modo è possibile ottenere maggiori informazioni in merito, tenendo conto della proprie condizioni personali e dell’orario di lavoro svolto. A tal proposito, ricordiamo che:
- In caso di part-time orizzontale non è previsto il riproporzionamento dei permessi. Pertanto il lavoratore ha diritto a tre giorni di permessi al mese retribuiti.
- Per l’attività lavorativa svolta con orario part-time verticale o misto con percentuale superiore al 50% rispetto a quello ordinario si ha diritto a tre giorni di permessi mensili retribuiti.
- In caso di orario di lavoro part-time verticale o misto con percentuale fino al 50% e svolgimento dell’attività lavorativa limitata ad alcuni giorni lavorativi del mese, bisogna riproporzionare i tre giorni di permesso mensili. A tal fine viene utilizzata la seguente formula: (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio dei giorni o turni lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) x 3 (giorni di permesso teorici).
- Ovviamente bisogna fare il riproporzionamento orario dei giorni di permesso nel caso in cui il permesso sia utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In tale circostanza, se l’attività lavorativa è svolta con un part time a partire dal 51%, si applica la seguente formula: (orario normale di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali)x3= ore mensili fruibili.
Manca o meglio non e’ vcorretto dire ,che non si può usufruire di tre giorni mensili di permesso ,se il disabile e’ ricoverato in una struttura residenziale a tempo pieno. Nello specifico tale divieto vige solo qualora il disabile e’ ricoverato in strutture dove riceve assistenza medica continuativa. Ad esempio in caso di ricovero in una casa famiglia e’ consentito usufruirne.