I permessi 104 rappresentano uno strumento a disposizione per i lavoratori che hanno necessità di assistere un familiare disabile. Permettono di assentarsi dal lavoro per alcuni giorni o ore del mese. I permessi sono, in ogni caso, retribuiti.
Il legislatore individua specificamente chi può goderne. In dettaglio, possono chiedere i permessi 104:
- i genitori, anche adottivi o affidatari
- il coniuge
- la parte dell’unione civile
- il convivente di fatto
- i parenti o agli affini entro il secondo grado.
Possono essere goduti anche da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Anche il disabile (lavoratore) può chiedere permessi 104 per se stesso.
Gli esclusi
Non possono, invece, chiederli, queste categorie:
- addetti ai lavori domestici e familiari
- lavoratori a domicilio
- lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari
- lavoratori autonomi
- lavoratori parasubordinati.
Permessi 104, ore o giorni
I permessi 104 sono, comunque, subordinati alla domanda da presentarsi all’INPS (basta presentare domanda una sola volta e non ogni mese). L’INPS, quindi, dopo tutte le verifiche del caso (sussistenza della disabilità) concede l’autorizzazione.
Il lavoratore può scegliere di godere dei permessi 104 in ore o giorni. La cosa dipende da chi li chiede e dalla tipologia di contratto di lavoro. In dettaglio, ecco le regole:
- se a chiedere i permessi 104 è il lavoratore disabile per se stesso, questi può scegliere tra:
- permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore
- i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni possono beneficiare, invece, in alternativa di:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore
- prolungamento del congedo parentale
- permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore
- I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i tre e i dodici anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i tre anni di età ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:
- tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;
- prolungamento del congedo parentale.
Infine, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini della persona disabile possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
La scelta delle ore o dei giorni è lasciata alla discrezionalità del lavoratore. Ricordiamo anche che è stata eliminata la figura del referente unico permessi 104.