Permessi legge 104 di tre giorni retribuiti per assistere il familiare con handicap grave, anche nel caso di separazione, analizziamo quando è possibile, rispondendo ad un quesito di un nostro lettore.
Buongiorno, Le invio questa email per porle il seguente quesito:
pur essendo separato, ho inviato attraverso il mio patronato una richiesta di permessi legge 104/92 la settimana scorsa all’INPS poiché la mia ex (moglie) è non abile al 100% con annotazioni di gravità.
L’INPS ha rigettato la richiesta motivandola come scritto sulla domanda inviata “il soggetto richiedente non ha diritto ad usufruire dei permessi 104/92 poiché separato”. Premetto che la documentazione inviata era tutta a norma e tra l’altro mia moglie ha firmato l’autorizzazione a mio favore per richiedere i permessi e, che in passato, da non separato, ho già usufruito dei permessi. La domanda che le pongo è la seguente: il separato ha diritto ad usufruire di questi permessi visto che su qualsiasi sito si consulti in materia vi è scritto che è possibile? Come mi devo rapportare nei confronti dell’ INPS? Spero possa lei darmi un consiglio utile per risolvere questo dilemma. La ringrazio a prescindere per il tempo che mi concede.
Permessi legge 104 per assistere l’ex coniuge, solo se “mancanti”
La normativa non vieta al coniuge separato di occuparsi del ex coniuge con handicap grave certificato dal verbale legge 104 art.
L’assistenza al coniuge separato, si configura nel terzo scaglione, nei casi particolari con l’espressione “mancanti”.
Quindi, lei può fare richiesta dei permessi legge 104, solo se si trova in una situazione particolare che rende impossibile l’assistenza degli altri familiari aventi diritto. Alla domanda dovrà motivare la mancanza o le patologie invalidanti degli altri aventi diritto.