Permessi legge 104: con quanto anticipo vanno richiesti quelli mensili?

Permessi 104: l'obbligo di concordarne la fruizione può essere aggirato? Vediamo cosa dicono le normative al riguardo.
6 anni fa
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Legge 104

Sono francesca il mio datore di lavoro in una circolare dice che bisogna programmare i tre giorni ogni inizio del mese e questo è  stato fatto….ma capita che mia mamma cieca e caardiopatica e con PARKINSON e reni ETC sta poco bene improvvisamente….la DSGA dice che devo comunicarlo 24 ORE PRIMA

Permessi legge 104

Visto che nomina la DSGA, suppongo lei sia una docente. I permessi legge 104 hanno una regolamentazione diversa rispetto al resto dei settori lavorativi. Il vigente Ccnl scuola all’articolo 15, comma 6, recita:   i permessi mensili (…) devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

L’avverbio “possibilmente”, però, fa si che l’articolo di legge sia solo un’esortazione a fare in modo che sia così, ma il docente fruitore è il soggetto che, in ogni caso sceglie liberamente i propri giorni di permesso.
Con il parere numero 13 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica si è specificato che
Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore” e con il parere n. 13 del 2008, lo stesso Dipartimento ha precisato “Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore”.

Lo stesso concetto è stato ribadito nel 2010 con circolare n.

13 del Dipartimento della Funzione Pubblica: “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.

L’ultimo chiarimento viene dall’Aran con la risposta SC_066_ Orientamenti Applicativi dell’1.08.2012: “In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001”.

Il dirigente scolastico, quindi, può richiedere una fruizione preventiva concordata con il docente per predisporre la sua sostizione nei giorni di assenza , ma essa, ovviamente, viene meno in caso di bisogni urgenti della persona disabile (che ricordiamo essere il beneficiario finale dei suddetti permessi). In tal caso, però il docente ha l’obbligo di documentare l’urgenza adeguatamente.

 

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