Permessi legge 104 e congedo straordinario, possono essere cumulati?

Permessi legge 104 e congedo straordinario, quando sono cumulabili e in che modo? Il requisito di convivenza dopo la domanda, cosa comporta? | La Redazione risponde.
7 anni fa
1 minuto di lettura
Congedo straordinario legge 104

Permessi legge 104 e congedo straordinario, sono cumulabili e in che modo? Il quesito di un nostro lettore:

Buongiorno, intanto complimenti per gli argomenti e le risposte esaustive che dà, poi volevo porle una domanda riguardo il congedo straordinario per assistenza al genitore disabile.

Mia moglie alla fine di ottobre ha richiesto e ottenuto il congedo straordinario per assistere la madre, alcuni giorni fa, quindi dopo circa due mesi, la scuola Le manda una mail dicendole che nella domanda manca il requisito della convivenza. Chiaramente mia moglie abitava con la madre, ma la residenza era diversa a quel punto ha cambiato subito la residenza .
Ora Le chiedo potrebbe avere problemi mia moglie che non aveva la residenza con la madre . E poi puo’ chiedere alla scuola  nello stesso mese congedo e giorni di 104 senza rientrare o per forza deve rientrare per averli.
Grazie per la risposta

Risposta

In riferimento al diritto di convivenza, già in un precedente articolo: Legge 104 e congedo lavoro, con la coabitazione è possibile?

Ricordiamo che quando si parla di convivenza si fa riferimento al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art.

43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile “coabitazione”

Cumulabilità dei permessi legge 104 e congedo straordinario

L’Inps con la circolare n. 53/2009 al punto 7, chiarisce che il cumulo dei due benefici è possibile ma in giornate differenti, in quanto per l’ente la cumulabilità non comporta costi aggiuntivi.

Conclusioni

La cumulabilità dei permessi legge 104 e congedo straordinario è possibile, nello stesso mese dei due benefici ma in giornata differenti. Quindi se termina il congedo può tranquillamente allacciare i tre giorni di permesso legge 104.
In riferimento al requisito di convivenza, la scuola potrebbe richiedere i due mesi di congedo straordinario in quanto all’atto della domanda mancava del requisito di convivenza, anche se tale accertamento doveva essere fatto prima di concedere il congedo straordinario.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

“Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti”.

Fonti e riferimenti normativi

INPS

SuperAbile Inail

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