Permessi legge 104 e congedo legge 53/2000, se il disabile è ricoverato, cosa succede?

Se il disabile e ricoverato in struttura, i permessi legge 104/92, si perdono? Posso chiedere il congedo legge 53/2000 per assistere il familiare?
6 anni fa
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legge 104

Permessi legge 104: Buongiorno. Per un periodo circoscritto, mio figlio riconosciuto inabile ex art. 3 della legge 104, è stato ricoverato a tempo pieno presso un centro di riabilitazione a regime residenziale, in un comune distante dalla mia residenza. Posso fruire dei tre giorni di permesso mensili previsti dalla legge per fargli visita? E nel caso in cui continui a frequentare il centro in regime semiresidenziale (dalla mattina fino al primo pomeriggio), è possibile fruire del congedo previsto dalla legge 53/2000? Stante la necessità di dover assumere una decisione in tempi ristretti, per l’imminente inizio dell’anno scolastico, resto in attesa di un cortese sollecito riscontro. Nel chiedere scusa per l’irritualità nella richiesta dell’informazione, ringrazio per l’attenzione e porgo distinti saluti.

Permessi legge 104

Le condizioni essenziali per poter richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere il familiare sono:

  • certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
  • non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Relativamente ai permessi, l’INPS con la circolare n.

155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Successivamente la circolare Inps n. 32/2012 estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

L’aspetto della “assistenza sanitaria continuativa”, indicato nelle circolari INPS 155/2010 e 13/2010 della Funzione Pubblica e, poi, ripreso nelle successive da parte di entrambi, non è trascurabile, in quanto, sembra voler fare un distinguo tra una “assistenza sanitaria” e una “assistenza non sanitaria”.

Se ne deduce che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Nel caso specifico, a mio avviso, lei non può fare richiesta dei permessi legge 104 art. 3 comma 3 per assistere un familiare con handicap grave.

Congedo legge 53/2000

La legge 53/2000, prevede la concessione di congedi per gravi motivi familiari. Il congedo è di due anni nell’arco della vita lavorativa e può essere utilizzato anche in modo frazionato. A differenza del congedo legge 151, questo congedo non è retribuito.

Per richiedere il congedo legge 53/2000, il soggetto richiedente deve dimostrare i gravi motivi che lo spingono alla richiesta. L’articolo 433 del Codice Civile, stabilisce che i gravi motivi, devono riguardare: (coniuge, figli legittimi, legittimati, adottivi, genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle) anche non conviventi, nonché i portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.

Cause e gravi motivi

Il Decreto Ministeriale 278/2000 elenca le necessità familiari derivanti da una serie di cause, con precisione:

a) necessità derivanti dal decesso di un familiare;

b) situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di familiari;

c) situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.

Sono inoltre considerate “gravi motivi” le situazioni, escluse quelle che riguardano direttamente il lavoratore richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:

1. patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;

2.

patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;

3. patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;

4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richieda il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

Il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato, inoltre, può essere richiesto anche per il decesso di un familiare nel caso in cui il lavoratore non abbia la possibilità di usufruire dei permessi di tre giorni in quell’anno.

Documentazione da esibire

La domanda di richiesto congedo, deve essere corredata di opportuna documentazione medica, rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta.

Il datore di lavoro ha tempo 10 giorni dalla richiesta del congedo per comunicare l’esito al dipendente.

L’eventale diniego deve essere opportunamente motivato, in riferimento alle condizioni previste dal Decreto Ministeriale 278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente.

Il dipendente, in questo caso, può chiedere il riesame della domanda nei successivi 20 giorni.

In conclusione, se lei si trova nelle situazioni specifiche sopra elencate, può fare domanda corredandola della documentazione medica e specificando il suo impegno continuo nell’assistere suo figlio, anche se ricoverato in struttura. Sarebbe opportuno, in questi casi, allegare una certificazione della struttura, che attesti la necessità di assistenza di un familiare in modo continuativo.

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