Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso Legge 104/92. Mentre INPS la prevede espressamentenelle sue circolari, nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono anche regolamentarla. Analizziamo quando è possibile nelle aziende private in base alla normativa vigente.
Permessi legge 104 a nelle aziende private
Inizialmente l’inps consentiva di suddividere i tre giorni di permesso mensile esclusivamente in sei mezze giornate, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l’orario di lavoro giornaliero di fatto osservato (Circolare INPS n. 211/1996).
Nel messaggio n. 15995 del 18 giugno 2007, scriveva “al fine di fornire una soluzione unitaria al problema della frazionabilità dei permessi lavorativi dei familiari di portatori di handicap grave, data la diversa soluzione interpretativa adottata dagli enti previdenziali, Inps e Inpdap, con proprie circolari (Inps n.211/1996 e Inpdap n.34/2000), il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con propria circolare, ha ammesso la possibilità di fruire dei tre giorni di permesso di cui al comma 3 della legge 104/1992, anche frazionandoli in permessi orari. Tale frazionamento, comunque, non potrà portare al superamento delle 18 ore mensili.”
Con il successivo messaggio n. 16866 del 28 giugno 2007 INPS affronta nuovamente la questione della frazionabilità dei permessi fornendo ulteriori istruzioni per il calcolo del numero massimo di ore fruibili nel mese e ribadisce che “il limite orario mensile opera esclusivamente laddove i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore e non quando vengano tutti fruiti per giornate lavorative intere”.
Il massimale di diciotto ore mensili, indicato nel messaggio n.
Algoritmo di calcolo
Al fine di quantificare il numero massimo di ore mensili di permesso, INPS indica un algoritmo di calcolo da applicare alla generalità dei lavoratori con orario normale di lavoro determinato su base settimanale:
- orario normale di lavoro settimanale/numero dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.
Ad esempio lavoratore con orario settimanale pari a 40 ore su 5 gg. potrà beneficiare di 24 ore di permessi: 40/5 per 3=24
Per i lavoratori con orario normale di lavoro determinato dai CCNL su base plurisettimanale l’algoritmo da applicare è il seguente:
- orario normale di lavoro settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali per 3 = ore mensili fruibili.
Riepilogando lei può fare richiesta dei permessi legge 104/92 a ore come sopra descritto.
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