Permessi legge 104, la scuola continua a creare problemi

Permessi legge 104 art. 3 comma 3, la scuola continua a negarli, anche avendone diritto. La motivazione è la distanza con il familiare, cosa posso fare?
6 anni fa
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Permessi legge 104 art. 3 comma 3, per assistere il familiare con handicap grave, ad una distanza superiore a 150 km, il quesito di un nostro lettore:

Spett.le Dott.ssa, buongiorno, la importuno per un’informazione molto importante, mia moglie risiede con me, con i figli e con i genitori in provincia di ……. ma, per motivi di lavoro (insegnamento), cinque giorni alla settimana sale a …….., (questo già da tre anni). Ora, da qualche mese può usufruire dei permessi relativi alla legge 104, ma a scuola continuano a ostacolarla, non ultima la richiesta di elezione del domicilio dove lavora, e l’autodichiarazione di residenza.

A tal proposito, le evidenzio che (da quest’anno) lei in settimana è ospite di una collega, e tutti i fine settimana rientra a casa per ovvi motivi, e con notevoli sacrifici e disagi. Come si deve comportare davanti a questa richiesta?? Cosa deve fare?? Attendo con ansia e trepidazione sue in merito. La ringrazio anticipatamente, e le porgo i miei più distinti saluti.

Permessi legge 104: le disposizioni in vigore

La normativa ha apportato delle modifiche all’art.

33 della legge 104/92. Dopo il comma 3 della legge 104 è stato aggiunto il comma 3-bis, che contiene le disposizioni relative ai casi in cui il lavoratore presta assistenza risieda in comune differente dal familiare disabile assistito.

L’ingresso dell’art.3-bis, prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, residente in un comune differente dal proprio e comunque ad una distanza stradale superiore a 150 km, debba attestare l’effettivo raggiungimento del familiare con disabilità, al quale presta assistenza, e quindi il suo luogo di residenza. Nel Decreto Legislativo 119/2011 si parla di idonea documentazione o titolo di viaggio.

Circolari Inps e Funzione Pubblica

Nella circolare inps n. 32 del 6 marzo 2012 (punto 4) e nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.

1 del 3 febbraio 2012 (punto 5) viene riportato quanto disposto per legge.

Il lavoratore, nei giorni di fruizione del permesso legge 104, dovrà provare di essersi effettivamente recato presso la residenza del familiare al quale presta assistenza.

Attestazione di pagamento: in cosa consiste?

La Funzione Pubblica, con la circolare n. 1/2012, chiarisce in cosa consiste l’attestazione di pagamento, nello specifico: il pedaggio autostradale, il biglietto del mezzo utilizzato per lo spostamento, oppure dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata eventualmente accompagnata. L’adeguatezza della documentazione, si legge nella circolare, dovrà essere valutata dall’amministrazione di appartenenza.

Anche l’Inps, con la circolare n. 32/2012 fa chiarezza su questa tematica, e in riferimento all’obbligo per il dipendente di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito,
consiglia anche il mezzo da utilizzare per gli spostamenti quando precisa che, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l’uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc…, in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. In via del tutto residuale e nell’ipotesi dell’impossibilità o non convenienza dell’uso del mezzo pubblico, l’utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l’effettiva presenza in loco.

La documentazione di viaggio dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell’ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008). Qualora il lavoratore non riesca a produrre idonea attestazione, l’assenza non potrà essere giustificata come permessi legge 104/92.

Permessi legge 104: vincolo della residenza

La circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012 chiarisce che la disposizione fa riferimento al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave. Il presupposto per l’applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati.

Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l’assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi”.

Come per il congedo straordinario 151 per assistere il familaire con legge 104 art. 3 comma 3, anche in questo caso, l’amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea.

Per tutte le informazioni sulla dimora temporanea, consiglio di leggere: Congedo straordinario legge 104, diritto di priorità e obbligo di residenza con dimora temporanea

Certificazioni e autodichiarazioni da presentare

Per poter fruire dei permessi legge 104 art. 3 comma 3, deve far pervenire all’Ufficio di appartenenza la seguente documentazione:

  • certificazione ASL dalla quale risulti che il familiare assistito si trovi in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, 3° comma, della L. 104/92;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il familiare disabile non è ricoverato a tempo pieno;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il lavoratore sia l’unico componente della famiglia, che assiste il familiare disabile;
  • dichiarazione che sostituisce la certificazione (autocertificazione), da rinnovare annualmente, circa l’esistenza in vita del familiare disabile per l’assistenza del quale sono stati concessi i previsti benefici;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da rinnovare annualmente, che da parte della A.S.L. non si è proceduto a rettifica o non è stato modificato il giudizio sulla gravità dell’handicap.

Inoltre, il dipendente deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

  • il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;
  • il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell’impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
  • il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l’amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabile;
    il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.”

Conclusioni

Le consiglio di far chiedere a sua moglie, la normativa di riferimento che riporta la motivazione della richiesta fatta, verificare se ha presentato la dovuta documentazione in segreteria.

Dopo aver verificato la norma di riferimento, oppure se non le viene fornita, rifare richiesta dei permessi legge 104, con tutti i riferimenti normativi sopra indicati, e allegando la documentazione come sopra riportato.

Fonte: SuperAbile Inail

Circolari INPS e Funzione Pubblica