Permessi legge 104 a ore, il quesito di un nostro lettore:
Buonasera, vorrei chiederle una informazione, un dipendente USL con partime verticale lavora 3 giorni su 5 per complessive 22 ore su 36, prende il permesso 104 ad ore, a quante ore di permesso mensili ha diritto? La nostra amministrazione ha detto che se prese a giorni ha diritto ad 1 giorno al mese se invece prese ad ore ha diritto a 18 ore mensili. Ma è giusto? Come mai in un caso i giorni si riducono in rapporto ai giorni lavorati e nell’altro caso le ore no? Sarebbe così gentile da rispondermi?
Esamineremo in quest’articolo sia il rapporto di lavoro part time orizzontale che quello verticale, in riferimento ai permessi legge 104/92 e ci soffermeremo sul rapporto di lavoro part time verticale, oggetto del quesito.
Permessi legge 104 e lavoro part time
Il lavoratore con disabilità e il familiare che presta assistenza, possono fare richiesta dei permessi legge 104/92, anche con contratto a tempo parziale (c.d. part time), vi è però una differenza riguardo alle ore e/o ai giorni di permesso fruibili a seconda che il contratto di lavoro a tempo parziale sia orizzontale o verticale.
Il sito SuperAbile Inail, ha pubblicato a firma di Giorgia di Cristoforo, importanti precisazioni in merito al rapporto di lavoro part-time verticale per il lavoratore che usufruisce dei permessi legge 104.
Nell’articolo si legge che il lavoratore con disabilità, in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di tre giorni mensili, o di permessi orari giornalieri (per ciascun giorno lavorativo del mese), mentre il lavoratore dipendente che presta assistenza al familiare gravemente disabile ha la possibilità di fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso in ciascun mese.
Si precisa che il frazionamento in ore dei tre giorni di permesso è previsto da INPS per i dipendenti privati, mentre per i dipendenti pubblici è possibile solo se previsto dal C.
Permessi legge 104: come fruirne a ore?
Permessi legge 104 con contratto part time orizzontale e verticale
Il contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale è quello in cui si ha una riduzione di orario giornaliero rispetto al tempo pieno (per esempio 6 ore di lavoro giornaliero invece di 8).
Il contratto di lavoro a tempo parziale verticale è quello in cui si ha un’attività lavorativa solo in alcuni giorni della settimana (per esempio il lunedì, il martedì e il giovedì e non invece dal lunedì al venerdì o al sabato nel caso di settimana lunga).
Nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale, INPS e INPDAP hanno regolamentato con apposite circolari il godimento dei giorni di permesso previsti dalla Legge 104/1992.
Permessi legge 104, cambia la norma, le novità
Per i dipendenti pubblici la Circolare dell’INPDAP n. 34/2000
La circolare prevede quanto segue:
Part time orizzontale
- permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
- permesso mensile di tre giorni resta per intero indipendentemente dall’orario di lavoro.
Part time verticale
- permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;
- permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
Per i dipendenti privati l’INPS, con Circolare n. 133/2000 affronta esplicitamente solo il caso del part-time verticale. Riteniamo pertanto che quanto previsto da INPDAP per il part-time orizzontale possa valere per la generalità dei lavoratori.
Precisazioni Inps sul rapporto di lavoro part time verticale
Nella circolare n.
Relativamente al calcolo delle ore di permesso nei casi di rapporto di lavoro con part time verticale sia per il settore pubblico che per il settore privato si può far riferimento a quanto espresso nella Circolare INPS 133 del 17 luglio 2000.
Permessi legge 104 e sentenza della Corte di Cassazione
La recente sentenza di Cassazione 22925 del 29 Settembre 2017 stabilisce che non vi è riproporzionamento dei tre giorni di permesso legge 104/92, per il lavoratore con contratto part time verticale, che effettui prestazione lavorativa per un numero di giornate superiori al 50%, rispetto all’ordinario orario lavorativo in regime di full time.
Pertanto, si legge nella sentenza, su un orario lavorativo ordinario settimanale di sei giornate, il lavoratore con contratto part time verticale, che presti attività lavorativa per 4 giornate, avrebbe comunque diritto a tre giorni di permesso legge 104/92.
Qualora, invece, l’attività lavorativa prestata in regime di part time fosse inferiore al 50% della normale attività lavorativa in regime di full time, si applicherebbe il logaritmo di calcolo per il riproporzionamento dei giorni di permesso legge 104/92, come riporta l’INPS nella circolare n. 133/2000.
Permessi legge 104 lavoro part-time (circolare INPS n. 133/2000)
3.2 Part time verticale
In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.
Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove “a” corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; “b” a quello dei (3) gg. di permesso teorici; “c” a quello dei gg. lavorativi)
Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la “settimana corta”).
Perciò:
x : 8 = 3 : 27
x = 24 : 27
x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1).
Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso.
La giornata di permesso 104 resta corrispondente all’abituale orario lavorativo.
A titolo di esempio con un contratto di 20 ore in part time verticale con prestazione lavorativa di 8 ore il lunedì e di 6 ore il martedì e il mercoledì, la giornata di permesso 104 presa il martedì corrisponde alle 6 ore di lavoro come quella eventualmente presa il lunedì corrisponderebbe a 8 ore di permesso.
Fonte: Inps, Inail, SuperAbile, Legge 104/92
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