Permessi legge 104 per entrambi i genitori, sono cumulabili, invece di 3 giorni sono 6 giorni?

Permessi legge 104 per assistere familiare con handicap grave, avendo due genitori disabili, si possono cumulare da tre giorni a sei giorni? Se in casa con il genitore disabile c'è un altro figlio, ho diritto ai permessi?
7 anni fa
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Congedo straordinario per due figli

Permessi legge 104, i quesiti dei nostri lettori:

1) Buongiorno, innanzitutto grazie per la sua disponibilità, mia suocera usufruisce già dei 3 giorni di permessi ma non ha un veicolo, allora ogni volta tocca a me dare disponibilità per la persona disabile al 100% causa ictus, quello che voglio sapere è se io posso essere agevolato dalla mia azienda e che quest’ultima mi possa aiutare facendomi lavorare ad una distanza non superiore ai 30 km o addirittura usufruire dei 3 giorni totali tra le due persone io e mia suocera grazie per la sua disponibilità. Cordiali saluti.

Risposta

Molti i lettori che ci chiedono se possono cumulare i permessi legge 104 per assistenza ai genitori con handicap grave, entrambi con legge 104, approfitto del quesito del nostro lettore, per ampliare l’argomento e chiarire quali sono le eccezioni che prevodono il cumulo.

La legge 104 in riferimento ai permessi retribuiti mensili per assistere un familiare con handicap grave, pari a 3 giorni al mese, o nella misura oraria pari a 2 ore al giorno, salvo alcune eccezioni, generalmente il permesso può essere utilizzato solo per assistere una sola persona disabile.

Le eccezioni che permettono il cumulo dei permessi legge 104, si hanno solo quando la presenza del dipendente è disgiuntamente necessaria per l’assistenza di ciascun familiare. Quindi i permessi sono cumulabili, soltanto se la cura di due o più disabili deve essere assicurata con modalità ed in tempi diversi, in sostanza l’assistenza deve risultare necessariamente esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti.

Inoltre, la normativa chiarisce che non è possibile sommare i permessi, invece, quando ci sono altre persone che possono assistere uno dei disabili.

In risposta al nostro lettore, non è possibile riconoscere a più lavoratori il diritto di assistere la stessa persona con handicap grave. La normativa vigente, stabilisce che in presenza dei requisiti previsti dalla legge, il soggetto che intendesse fare richiesta dei permessi per prestare assistenza, potrà farla indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, nel nucleo familiare, legittimati a prestare assistenza.

 Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.
Come chiarito dall’art. 24 della legge 183/2010, il diritto ad assistere il familiare con grave disabilità, non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente.

In quest’articolo sono racchiusi i quesiti dei nostri lettori con vari casi trattati: Permessi legge 104, per sé e per i familiari, tutti i casi possibili

Permessi legge 104, gli aventi diritto

2) Salve, con due genitori di 84 anni di età effetti da patologie neurogenerative, anche se risiedono da mia sorella, lei casalinga posso fare richiesta di legge 104,è quali possibilità posso avere che me la concedono, grazie dell’eventuale risposta

Hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, le coppie unite in unione civile (c.d. Legge Cirinnà), i parenti e gli affini entro il secondo grado. Con sentenza 213/2016 la Corte Costituzionale, tra i soggetti legittimati a fruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, ha annoverato anche il convivente di fatto (more uxorio).

La normativa prevede comunque la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado (come sopra riportato) in presenza di particolari condizioni.

Pertanto il familiare, con rapporto di lavoro pubblico o privato, ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104, può usufruire dei permessi di tre giorni mensili anche frazionabili in ore.

In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il soggetto che intendesse fare richiesta dei permessi per prestare assistenza, potrà farla indipendentemente dalla presenza di altri soggetti, nel nucleo familiare, legittimati a prestare assistenza. Non è necessario acquisire alcuna dichiarazione di rinuncia da parte di eventuali altri familiari aventi diritto.

In merito è intervenuta anche la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza del 2003, che stabilisce: “essendo presupposto del diritto la circostanza che il portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno, è presumibile che, durante l’orario di lavoro di chi presta l’assistenza e può fruire dei permessi, all’assistenza provveda altra persona presente in famiglia ed è ragionevole il bisogno di questa di fruire di tre giorni di libertà, coincidenti con la fruizione dei permessi retribuiti del lavoratore. Il criterio è analogo a quello previsto per i genitori di portatori di handicap, regolato nel medesimo articolo, per i quali la circostanza che uno di essi non lavori, e quindi possa prestare assistenza, non esclude il diritto ai permessi retribuiti. Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all’assistenza”

In base a questa sentenza poi l’INPS ha emanato la circolare n.

90/2007 per modificare gli aventi diritto  in base a quanto sopra riportato.

Come chiarito dall’art. 24 della legge 183/2010, il diritto ad assistere il familiare con grave disabilità, non può essere rconosciuto a più di un lavoratore dipendente.

Si tratta di quello che viene definito, dalle molte circolari Inps e Inpdap, “Referente Unico”.

Consigliamo di leggere l’articolo: Permessi legge 104, diritto di priorità e quando possono essere rifiutati

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