La legge tutela i lavoratori che hanno un’invalidità con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3) e i lavoratori che assistono un familiare disabile sempre con handicap grave, concedendo tre giorni di permesso lavorativo al mese retribuito e coperto da contribuzione figurativa. Analizziamo un quesito di una nostra lettrice che ha perso i requisiti nel rinnovo dell’invalidità.
Permessi legge 104 da art. 3 comma 3 a art. 3 comma 1
Buonasera, le scrivo per un chiarimento. Sono stata operata lo scorso anno ad una quadrantectomia bilaterale ai seni, ho avuto per 1 anno l’invalidità al 75%, e la legge 104 con art. 3 comma 3, e quindi ho usufruito dei giorni di permesso.
In febbraio 2019, mi hanno abbassato l’invalidità al 46% e la legge 104 è passata da art. 3 comma 3 ad art. 3 comma 1.
Ho presentato la documentazione al datore di lavoro, dicendogli che secondo me non avevo più diritto ai giorni di permesso, ma lui, dopo diversi giorni, mi ha detto che il consulente delle buste paghe, gli ha detto che ne ho diritto. È vero? Sono molto dubbiosa, non vorrei usufruire di permessi che non mi spettano per poi restituire con il tempo. La prego di delucidarmi e dirmi come posso muovermi. La ringrazio.
Quando si perdono i benefici
La normativa chiarisce che possono fruire dei tre giorni retribuiti i lavoratori disabili in possesso del verbale legge 104 art.
Quindi, chi è in possesso dell’invalidità legge 104 con handicap non grave (art. 3 comma 1), secondo la normativa vigente, non può fruire dei tre giorni di permesso.
Nel caso specifico venendo a mancare il presupposto dell’handicap grave, secondo il mio parere, lei non ne ha diritto. Può consultare il patronato che le ha inviato la prima pratica per vedere se la domanda iniziale prevedeva una data di scadenza per revisione del verbale legge 104.