Permessi legge 104, se il familiare è ricoverato in struttura senza assistenza sanitaria, si possono chiedere?

Permessi legge 104 con il familiare ricoverato in struttura senza assistenza sanitaria, la documentazione necessaria.
6 anni fa
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legge 104

Le scrivo per porgerle un quesito. Usufruisco dei permessi della legge 104 per assistere mia madre da tre anni. Ora essa è da poco ricoverata in una comunità alloggio che non fornisce assistenza sanitaria continuativa. Mi sono informata e sembra che proprio per questo i giorni di permesso mi spettino ancora. Il datore di lavoro esige una dichiarazione da parte della struttura e il proprietario della struttura è d’accordo. L’unica cosa che mi chiedo è cosa deve dichiarare esattamente? Grazie anticipatamente della risposta.

Risposta

Le condizioni essenziali per poter richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere il familiare sono:

  • certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
  • non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Relativamente ai permessi l’INPS con la circolare n.

155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Successivamente la circolare Inps n. 32/2012 estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

L’aspetto della “assistenza sanitaria continuativa”, indicato nelle circolari INPS 155/2010 e 13/2010 della Funzione Pubblica e, poi, ripreso nelle successive da parte di entrambi, non è trascurabile, in quanto, sembra voler fare un distinguo tra una “assistenza sanitaria” e una “assistenza non sanitaria”.

Se ne deduce che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Riassumendo, nella dichiarazione della struttura, da portare al datore di lavoro, deve risultare il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

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