Permessi legge 104 sono fruibili anche retroattivamente?

Permessi legge 104 per il familiare disabile con art. 3 comma 3, è possibile la retroattività dopo un ricorso vinto? Analizziamo cosa prevede la normativa.
5 anni fa
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Permessi legge 104 retribuiti di tre giorni al mese, spettano al lavoratore per se stessi e per assistere il familiare con handicap grave. Un lettore ci ha posto una domanda specifica che riguarda la retroattività dei permessi nel caso di ricorso vinto per l’ottenimento del verbale legge 104 con art. 3 comma 3, che determina l’handicap grave. Analizziamo il quesito posto dal lettore chiarendo il principio di retroattività dei permessi.

Retroattività dei permessi

Gent.ma Dottoressa Tortora, sono un impiegato di banca che l’anno scorso ha fatto richiesta di riconoscimento della gravità per la legge 104, ma dalla commissione medica locale è stata respinta, ho fatto quindi ricorso ed ho vinto il ricorso.

La mia domanda è: i permessi che avrei dovuto iniziare a usufruire dal momento della domanda posso recuperarli considerata la sentenza che ribalta quel verbale iniziale a cui ho fatto ricorso?

La ringrazio anticipatamente e la saluto.

Cosa prevede la normativa

La normativa prevede in assoluto che i permessi possono essere fruiti dalla notifica del verbale definitivo riportante la legge 104/92 art. 3 comma 3.

Quindi, non è possibile nessuna retroattiva in quando il diritto ha inizio dalla notifica definitiva dopo la convalidata dell’Inps.

Nel caso specifico, anche se ha fatto ricorso e ha vinto, le dovrà pervenire il verbale con il riconoscimento della legge 104 art. 3 comma 3.

Per fruire dei permessi bisogna inoltrare domanda all’Inps, per la fruizione dei permessi. Si ricorda che è l’ente a pagare le indennità spettanti relativi ai tre giorni di permessi al mese.

La domanda può essere inoltrata tramite:

  • il portale dell’Inps alla voce “servizi online per il cittadino”;
  • tramite contact Center Inps con il numero 803164;
  • tramite qualsiasi patronato o CAF.

La domanda in copia e con la ricevuta di invio deve essere inoltrata anche al datore di lavoro.

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