Cumulabilità dei permessi
Il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari giornalieri e i permessi mensili, da fruire alternativamente, sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentale e del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore.
E’ compatibile la fruizione dei permessi orari ex legge n. 104/1992 per un figlio con disabilità grave inferiore a 3 anni e dei permessi orari (c.d. per allattamento) per altro figlio.
Durante la fruizione del prolungamento del congedo parentale o dei permessi orari, entrambi i genitori non possono fruire del congedo straordinario.
I permessi giornalieri possono essere cumulati con il congedo parentale e con il congedo malattia per figlio.
Permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici, durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine, è invece possibile nello stesso mese fruire di un periodo di congedo straordinario e per un altro periodo dei permessi legge n. 104, a condizione che non si sovrappongano.
Si precisa che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.
Pluralità dei soggetti disabili
Qualora assista più soggetti disabili, il lavoratore può cumulare più permessi tenendo presente che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Invalidità permanente e assegno sociale, si possono avere entrambi? | La Redazione risponde
Domanda di richiesta permessi legge 104
La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.
Vi è l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Inps e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda.
Il lavoratore agricolo a tempo determinato, oltre a presentare solo all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.
In caso di adozione nazionale/internazionale dovranno essere fornite informazioni relative alla data ingresso in famiglia; alla data di adozione/affidamento; alla data di ingresso in Italia; alla data del provvedimento; il tribunale competente; il numero provvedimento.
Fonte:INPS