Oltre ai c.d. permessi 104, c’è possibilità di richiedere al proprio datore di lavoro, altri permessi, comunque, retribuiti.
I permessi 104, ricordiamo, si concretizzano nella possibilità, per il lavoratore dipendente, di godere dell’assenza dal posto di lavoro al fine di fornire assistenza ad un familiare disabile (figlio, genitore, ecc.).
Permessi dal lavoro diversi dalla 104
Ci sono poi permessi retribuiti che possono essere richiesti dai padri (lavoratori dipendenti) per accudire i figli. Parliamo del c.d. congedo papà.
Al riguardo, bisogna distinguere il congedo papà “obbligatorio” e quello “facoltativo”.
Ai padri lavoratori dipendenti spettano “obbligatoriamente” 10 giorni di permesso, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti successivamente al 1° gennaio 2021. Questi giorni possono essere goduti anche in maniera non continuativa.
C’è poi il congedo facoltativo. A differenza del primo, tale permesso dal lavoro è subordinato alla rinuncia della madre a godere del congedo di maternità. Per ogni giorno di rinuncia spetta il congedo facoltativo al padre.
Quello facoltativo deve essere esercitato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo).
La domanda
Sia in caso di congedo papà obbligatorio che facoltativo, per i giorni di permesso spetta il 100% della retribuzione.
Per goderne è necessario presentare apposita domanda. La procedura è diversa a seconda che trattasi di pagamento a conguaglio o di pagamento diretto da parte dell’INPS.
Nella prima ipotesi, il lavoratore deve comunicare, in forma scritta, al datore di lavoro le date di fruizione. Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online, all’istituto stesso, mediante il servizio dedicato.
In entrambi i casi, la comunicazione delle date deve avvenire almeno 15 giorni prima.
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