Permesso di soggiorno per attesa occupazione, può essere rinnovato?

Il Ministero degli Interni con una recente comunicazione, ha chiarito come e in quali casi può essere effettuato il Rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione.
8 anni fa
1 minuto di lettura

Il Ministero dell’Interno chiarisce che per il Permesso di soggiorno per attesa occupazione, al termine del periodo minimo di validità pari a un anno, se il cittadino straniero è in possesso dei requisiti reddituali di cui all’art. 29, c.3, lett. b) del D.lgs. 286/1998, può richiederne il rinnovo. Il chiarimento del Ministero dell’interno è stato comunicato con la circolare 3/10/2016 n.40579.

Permesso di soggiorno: chiarimento necessario per l’iscrizione nelle liste di collocamento

Il Permesso di soggiorno è regolato attualmente dall’’art.

22 , c.11 del T.U. sull’immigrazione, riconoscendo allo straniero titolare in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, il diritto di essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

La normativa sopra menzionata,  chiarisce che comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito, qualora superiore, non ha posto limiti all’eventuale rinnovo.  Risulta così possibile per l’interessato richiedere il rinnovo anche nelle annualità successive alla prima concessione.

Il Ministero dell’Interno ha ritenuto necessario il chiarimento per poter gestire i limiti del rinnovo.

Permesso di soggiorno e requisiti reddituali

Il permesso di soggiorno è legato ai requisiti reddituali. Per quanto riguarda la sussistenza dei requisiti reddituali viene richiamato l’articolo 29, comma 3, lettera b), in merito al ricongiungimento familiare, che prevede il possesso di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere.

In caso di ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Secondo il Ministero dell’interno, ai fini della determinazione del reddito minimo, sono di fondamentale importanza le decisioni prese dal Consiglio di Stato con la sentenza 2730/2016, secondo cui la valutazione reddituale deve essere effettuata sotto il profilo prognostico.

In particolare la Questura deve tener conto della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratta di contratto full time o part time, considerando in quest’ultimo caso quante sono le ore lavorative, se si tratta di contratto a tempo indeterminato o a termine, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall’ordinamento.

Articolo precedente

Mancato versamento Iva 2016: la nuova sentenza stabilisce che se si sanerà il debito non ci sarà reato

Articolo seguente

Controllo a distanza del lavoratore: i limiti da non oltrepassare